"La sperimentazione animale. Aspetti giuridici e sociologici"
di Stefania Menicali

-CAP. I:  INTRODUZIONE AL MONDO ANIMALE-

Commento critico a cura di Mario Campli


Il testo originale del documento Annotazioni e critiche

1.1 Il rapporto uomo-animale attraverso i secoli

Prima di entrare nel merito di questo lavoro, ritengo utile una breve panoramica sull'evoluzione del rapporto uomo-animale, che dall'antichità ai nostri giorni, muovendo dalla più completa indifferenza, ha portato al - preteso (1) - riconoscimento di veri e propri diritti, passando attraverso le teorie dei doveri indiretti prima e diretti poi.

Dal momento che l'Autrice ha usato la cortesia di citare i miei scritti in molteplici occasioni lungo la sua trattazione dell'argomento, mi avrebbe fatto piacere se avesse evidenziato TUTTE le ricorrenze tratte dalle pagine di cui io sono l'autore, evitando, qua e là, di riprendere interi periodi senza citarne la fonte.
Da sempre l'uomo ha fatto un uso strumentale dell'ambiente. È un fatto che rientra nell'ordine naturale delle cose, che ci accomuna a qualsiasi altra specie: ogni essere vivente ne "sfrutta" altri per sopravvivere, dal lupo che sbrana l'agnello per cibare i suoi piccoli, agli alberi che approfittano degli insetti per assicurarsi l'impollinazione. Il semplice fatto di essere vivi significa sempre esserlo a spese di qualcun altro, dal momento che la vita si nutre di altra vita.
Limitando la nostra analisi al regno animale, ci imbattiamo nella prima grande differenza tra animali umani e non umani. La Natura non ha voluto (o non ha saputo?) dotare questi ultimi della proprietà di comunicare attraverso parole (2). Incapace di sentire nelle loro grida e nei loro gesti la paura, il dolore, il desiderio, l'uomo si è convinto che la forza del suo intelletto gli conferisca il diritto di appropriarsi della vita di tutti gli esseri (anche non animali) che popolano l'universo.
La tematica della posizione di parità o inferiorità dell'animale rispetto all'uomo è risalente nel tempo; se ne trovano testimonianze nella varietà di opinioni espresse in proposito nella filosofia greca. Aristotele (3), pur convenendo che alcuni animali inferiori (cioè non umani) hanno in comune con l'uomo alcune caratteristiche (4), riconosce solo a quest'ultimo la capacità di ragionare e, proprio su tale assunto, afferma la liceità dello sfruttamento indiscriminato di tutti i viventi: "Le piante esistono per gli animali, e gli animali esistono per l'uomo (...). Poiché la natura non fa nulla che sia imperfetto o inutile, ne consegue che ha fatto gli animali per l'uomo" (5).
Di segno completamente opposto è l'opinione di Teofrasto (6), allievo prediletto di Aristotele:
Se qualcuno sostenesse che, non diversamente che i frutti della terra, il dio ci ha dato anche gli animali per il nostro uso, è comunque vero che, sacrificando esseri viventi, si commette contro di loro un'ingiustizia, perché si fa rapina della loro vita.... Si può dire che anche alle piante rubiamo qualcosa; ma questo furto non è commesso contro la loro volontà. Esse lasciano cadere i frutti anche se non le tocchiamo; e la raccolta dei frutti non comporta la distruzione delle piante, come avviene per gli esseri viventi quando perdono la vita (7).
Di particolare interesse è l'opinione di Plutarco (8) che nei tre opuscoletti "animalistici" dei suoi Moralia sostiene con vigore il diritto degli animali a non patire la sopraffazione degli uomini. I tre racconti (9) affrontano il tema secondo prospettive diverse, il cui sfondo comune è, comunque, un'appassionata pietà per la sofferenza incolpevole; documentano l'energia con cui il più magnanimo dei Greci adotta una posizione controcorrente, attaccando l'antropocentrismo che domina la concezione greca dell'universo (10). Egli intende dimostrare che anche gli animali orientano il loro comportamento secondo razionalità, senso morale e giustizia.
Con un balzo di oltre mille anni, approdiamo nella Francia del XVII sec. di Réné Descartes per ritrovare la visione antropocentrica già propria degli antichi. Egli paragona gli animali alle macchine, agli orologi, agli automi: li definisce "bruti privi di pensiero" (11). Il filosofo ammette che gli animali abbiano delle sensazioni, ma secondo lui queste sono solo modificazioni degli organi sensoriali, quali orecchi e occhi, in seguito a una stimolazione esterna. In pratica, gli animali non avrebbero alcuna consapevolezza delle proprie sensazioni, né alcun tipo di pensiero. Da queste premesse risulta evidente il convincimento di Cartesio per cui l'uomo possiede diritti assoluti sugli animali e può utilizzarli come meglio crede, anche per il semplice divertimento.
Le conseguenze di questo modo di pensare sono sinteticamente esposte in uno scritto di un anonimo contemporaneo di Cartesio, riportato da Leonora Rosenfield in una sua opera:
Gli scienziati (cartesiani) bastonavano i cani con la più assoluta indifferenza e si prendevano gioco di coloro che avevano compassione di queste creature pensando che sentissero dolore. Dicevano che gli animali non sono altro che orologi, che i lamenti con cui reagiscono alle percosse sono solo il rumore di una piccola molla che è stata sollecitata, e che nel loro corpo non c'è posto per i sentimenti. Essi immobilizzavano quei poveri animali su delle tavole di legno inchiodando le loro zampe e li vivisezionavano per poter osservare la circolazione del sangue che era allora oggetto di vivaci controversie (12).
La posizione di Kant nei confronti degli animali può, a mio avviso, essere collocata a metà strada tra la visione cartesiana (del non riconoscimento, in capo ad essi, neanche di meri interessi) e quella degli attuali filosofi appartenenti al Movimento dei diritti degli animali (13), potendo collocarlo tra i sostenitori della teoria dei "doveri indiretti" (14).
L'idea di persona elaborata da Kant nel suo Fondamenti della metafisica della morale implica un essere razionale, capace di scegliere e, conseguentemente, rivestito di dignità, degno di rispetto, in possesso di diritti. L'antitesi di questo essere è, genericamente, una cosa. Le cose possono essere usate come mezzi per i fini umani, mentre le persone no. Trovo interessante notare come Kant non riuscì a dichiarare esplicitamente ciò che la sua teoria in effetti implicava e cioè che gli animali sono cose. Egli, nel suo scritto Dei Doveri verso gli animali e gli spiriti (15), arriva al massimo ad affermare che gli animali "non hanno consapevolezza di sé e che sono semplicemente dei mezzi per uno scopo", senza definirli "cose", condannando ogni trattamento crudele e spregevole inflitto loro. La condanna non deriva certo da un riconoscimento di diritti in capo ad essi, ma è un ammonimento ad evitare comportamenti crudeli onde non ripeterli poi nei confronti di esseri umani. Proseguendo nel suo scritto si legge, infatti,
...e l'uomo essendo il fine, non vi sono verso essi (gli animali) doveri diretti, ma solo doveri che sono doveri indiretti verso l'umanità. Poiché gli animali posseggono una natura analoga a quella degli uomini, osservando dei doveri verso essi osserviamo dei doveri verso l'umanità, promuovendo con ciò i doveri che la riguardano. (...). Chi perciò facesse uccidere il proprio cane, non agirebbe affatto contro i doveri riguardanti i cani, i quali sono sprovvisti di giudizio, ma lederebbe nella loro intrinseca natura quella socialità e umanità, che occorre rispettare nella pratica dei doveri verso il genere umano. Per non distruggerla, l'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali, perciò chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini (16).
Insomma anche se la posizione kantiana è meno dannosa per gli animali rispetto quella cartesiana, resta comunque profondamente antropocentrica, così come, in linea di massima, tutto il pensiero umano fino alla seconda metà del XX secolo, con alcune eccezioni personali, come il caso di Jeremy Bentham. Egli, verso la fine del 1700, scrisse:
Verrà un giorno in cui il resto degli esseri umani potrà acquisire quei diritti che non gli sono mai stati negati se non dalla mano della tirannia. I francesi hanno già scoperto che il colore nero della pelle non è un motivo per cui un essere umano debba essere abbandonato senza protezione ai capricci di un torturatore. Si potrà giungere un giorno a riconoscere che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione dell'osso sacro sono motivi insufficienti per abbandonare un essere sensibile allo stesso fato. Che altro dovrebbe tracciare la linea invalicabile? La facoltà di ragionare, o forse quella del linguaggio? Ma un cavallo o un cane adulti sono senza dubbio più razionali e più comunicativi di un bambino di un giorno, o di una settimana, o persino di un mese. Ma anche ammesso che fosse altrimenti, cosa importerebbe? Il problema non è: 'Possono ragionare?', né 'Possono parlare?', ma 'Possono soffrire?' (17).
Questo passo racchiude diversi concetti che saranno ripresi ai giorni nostri da Peter Singer, filosofo utilitarista come Bentham, e Tom Regan. Nello scritto citato, il comportamento verso i neri viene paragonato a quello verso gli animali, argomentazione che porterà Richard Ryder a coniare, nel 1983 (18), il termine di "specismo", col quale si indica il diverso comportamento tenuto da buona parte del genere umano nei confronti degli animali per il solo fatto che questi ultimi non appartengono alla nostra specie. Così come i razzisti discriminano gli uomini in base all'appartenenza a una determinata razza e i sessisti in base al sesso, gli specisti discriminano gli esseri viventi in base all'appartenenza o meno alla specie umana. Bentham pone anche le basi per quell'argomento che, con Nicholson (19), prenderà il nome di "casi marginali". Si tratta degli esseri "non paradigmatici" (20), privi cioè di quegli attributi - quali la razionalità, l'autonomia, la capacità di usare un linguaggio o di aver un concetto di sé - che si considerano propri degli umani e che sono comunemente ritenuti condizioni necessarie per il possesso dei diritti. In tale quadro si sottolinea che, se condizione per poter richiedere l'applicazione di regole morali o l'attribuzione di diritti fosse il possesso delle capacità suddette, da tale ambito resterebbero esclusi tutti quegli umani (neonati, minorati fisici e psichici, etc.) incapaci di comprendere quali sono i loro diritti e di rivendicarli. Il fatto che gli umani in questione siano invece dotati di diritti, oltre a dimostrare l'inadeguatezza dei criteri su ricordati, pone drammatici interrogativi sulla legittimità dell'esclusione degli animali non umani dalla classe dei detentori dei diritti (21). Infine, Bentham fornisce quella che, secondo lui, è la caratteristica che accomuna tutti gli esseri viventi appartenenti al regno animale, uomo incluso: la capacità di soffrire come di godere ed essere felici.
L'esempio di Bentham non portò alla nascita di un movimento in difesa degli animali, né non poteva essere altrimenti, considerando che, all'epoca in cui lo scrittore viveva, si iniziava appena a combattere la schiavitù e il razzismo; senza dimenticare che le donne, ritenute ancora inferiori all'uomo, non avevano diritto di voto.
A questo punto è venuto il momento di parlare in maniera dettagliata del pensiero animalista e in particolare delle due correnti principali: quella dell'utilitarismo delle preferenze, rappresentata dal filosofo australiano Peter Singer, e quella della teoria dei diritti, rappresentata dal filosofo statunitense Tom Regan.
Questa frase, ad esempio, fino al capoverso successivo è strappata, quasi parola per parola, dall'incipit del mio articolo "Sperimentazione sugli animali: le ragioni etiche". Trovo sorprendente che una simile frase, che identifica «nell'ordine naturale delle cose» il fatto che le specie viventi fanno tutte indistintamente (uomo compreso) un uso strumentale delle altre specie, sia riportata qui non come citazione, ma come opinione di chi scrive. Sorprendente perchè, almeno dal mio punto di vista, quella frase non è che il primo passo del percorso logico che porta a giustificare da un punto di vista etico l'impiego degli animali nella sperimentazione.
Come già spiegato, e come pare anche accettato dall'Autrice, che cita le mie frasi come fossero sue, quello che l'uomo, e con l'uomo qualsiasi altra specie vivente, animale o vegetale, sfrutti le risorse naturali per sopravvivere è un dato di fatto che dipende da come la vita funziona ed evolve, il risultato "naturale" dell'evoluzione darwiniana, che mette in competizione individui e specie, senza uno scopo determinato, senza un fine stabilito. L'evoluzione dei viventi è un processo che crea ordine dal caos, in cui il motore del cambiamento non ha volontà o sapienza ma è un accidente imprevisto (il "caso") guidato da leggi deterministiche (la "necessità"). Cercare di trovare motivazioni psicologiche o filosofiche a posteriori per tale dato di fatto, limitandosi poi al comportamento della nostra specie, è un esercizio sterile che non conduce ad alcuna conclusione condivisibile. Quand'anche si volesse fare, sarebbe opportuno evitare di cadere nelle trappole di considerare una "volontà" o un "potere" della Natura nell'assegnare capacità e ruoli alle varie specie: ciascuna ha conquistato le sue caratteristiche in virtù della selezione cieca, delle mutazioni casuali che con un processo cumulativo di prove ed errori, scartando i meno adatti, ha portato alla evoluzione degli esseri viventi come oggi li vediamo. E tali fenomeni evolutivi si sono sviluppati con una gradualità di risultati, per cui è difficile credere che la capacità di comunicazione verbale umana sia tanto distante da quella degli animali. Posto che ricercatori sono anche riusciti a intavolare discorsi sensati con membri di altre specie, utilizzando mezzi di comunicazione adeguati per entrambi (celebri gli esperimenti con gli scimpanzè), dal momento che nella nota a piè di pagina si ammette francamente «...l'indubbia capacità di altri animali non umani di emettere suoni riconducibili ad emozioni o a razionalità...», non si vede perchè l'uomo nei confronti degli animali dovrebbe essere «...Incapace di sentire nelle loro grida e nei loro gesti la paura, il dolore, il desiderio...». Mi pare anzi che proprio queste emozioni elementari e viscerali, che noi uomini condividiamo con gli animali superiori, esista la massima possibilità di comunicazione e scambio tra le specie.

Il successivo excursus storico-filosofico ha secondo me scarsa rilevanza. E' disposto grosso modo a dimostrare una sorta di "progresso" del pensiero verso un sempre maggiore riconoscimento dei diritti degli animali. Ma è così? L'orientamento generale dell'opinione pubblica nei confronti degli animali è certamente cambiato: ma di certo in ogni epoca sono esistite persone sensibili che hanno saputo provare empatia e compassione per le sofferenze degli animali. Proprio nel '600, quando Cartesio sviluppava la sua concezione "meccanicista" del mondo animale, si manifestarono i primi scrupoli sui maltrattamenti animali, e cominciarono a diffondersi idee "vegetariane" che sostenevano che una alimentazione a base di carne fosse nociva (cfr. "Storia dell'ambiente europeo", di  Robert Delort e François Walter, Dedalo 2001, o anche "L'uomo e la natura dallo sfruttamento all'estetica dell'ambiente", di Keith Thomas, Einaudi 1994).
Il mio sospetto è che la diffusione di questo sentimento non dipenda assolutamente da una evoluzione del pensiero, ma solo dal progresso e dal miglioramento del livello di vita, che ha affrancato larghi strati dell'umanità dalle preoccupazioni del vivere quotidiano, dando modo di considerare valori più alti, e di lottare per raggiungerli.
Dove fame e povertà comandano, la stessa vita umana ha poco valore e non sono le preoccupazioni morali ed etiche a guidare la gente, ma una dura lotta per la sopravvivenza: e in simili contesti, in passato come nel presente, i diritti degli animali sono l'ultimo dei pensieri dei disperati che lottano per sopravvivere.
In altre parole, è stato proprio il progresso sociale, più di tutti per importanza e diffusione quello determinato dalla rivoluzione industriale, il motore che ha messo in cammino i diritti degli animali.

1.2 Il pensiero animalista

1.2.1 Peter Singer e l'utilitarismo delle preferenze

La teoria filosofica di Singer (22) è l'utilitarismo, la stessa a cui si riferiva Jeremy Bentham. L'assunto di base di questa corrente consiste nell'esaminare, quando si compie un'azione, le conseguenze che questa provoca su tutti i soggetti coinvolti. Ecco perché si può dire che un utilitarista accetta due principi morali. Il primo è quello dell'uguaglianza: gli interessi di ognuno sono importanti e interessi simili devono avere lo stesso valore, siano essi di un bianco o di un nero, di un essere umano o di un animale. Il secondo principio è quello dell'utilità: bisogna intraprendere l'azione che porterà al migliore equilibrio tra soddisfazione e frustrazione per ogni singolo individuo coinvolto.
Esistono due forme differenti di utilitarismo: quello della somma e quello della preferenza. Gli utilitaristi della somma affermano che per trovare l'equilibrio, si devono sommare le singole soddisfazioni e frustrazioni di chiunque possa venir coinvolto nella scelta, ricavarne i totali e confrontarli tra loro; al fine di optare per la soluzione che ha la maggiore probabilità di farci ottenere un bilancio positivo. L'azione scelta può non essere quella che porterebbe risultati più vantaggiosi all'individuo coinvolto, sia esso un uomo o un animale da laboratorio. Se questo è vero, questa teoria giustifica azioni molto negative per uno o pochi soggetti, qualora siano in grado di portare vantaggi rilevanti a molti altri. Nel caso della sperimentazione sarebbero, quindi, giustificabili esperimenti aberranti non solo su animali ma anche su esseri umani; specie se questi, per ipotesi, fossero in grado di salvare molte altre vite umane. E siccome un buon fine non dovrebbe giustificare mezzi malvagi, questa teoria può fallire proprio nei confronti di coloro che intendeva proteggere perché è chiaro che, nel caso dell'utilitarismo della somma, i soggetti non possiedono una loro importanza, essendo considerati meri contenitori di piacere o sofferenza. Il pensiero seguito da Singer è, invece, quello dell'utilitarismo della preferenza. Anche in questo caso la valutazione sulla liceità etica di una determinata azione tiene conto delle conseguenze provocate sull'intero sistema coinvolto, ma per gli utilitaristi della preferenza non è corretto sommare algebricamente tutte le singole conseguenze, quanto valutare le preferenze di tutti gli individui coinvolti, tenendo in maggiore considerazione quelle più essenziali.
A questo punto si pone il quesito: le preferenze degli animali sono, per un utilitarista, da ritenere essenziali al pari di quelle di un essere umano? Secondo Peter Singer la risposta è sicuramente affermativa. Infatti, egli, al pari del più volte citato Jeremy Bentham, ritiene che quando si discute sulla liceità dei comportamenti dell'uomo nei confronti degli animali, non si debbano confrontare le rispettive intelligenze e la razionalità, ma solo tenere ben presente che entrambi hanno la capacità, scientificamente (23) provata, di soffrire. Così facendo, Singer ripropone l'argomento dei cosiddetti casi paradigmatici e il confronto fra razzismo e specismo:
...ogniqualvolta uno sperimentatore sostiene che il proprio esperimento è abbastanza importante da giustificare l'uso di un animale, dovremmo chiedergli se sarebbe disposto a usare un uomo ritardato dal livello mentale simile a quello dell'animale che lui vuole usare. Se risponde di no, siamo autorizzati a ritenere che vuole usare un animale non umano solo perché dà minore valore agli interessi dei membri delle altre specie rispetto ai membri della propria, inclinazione che non può essere ammessa più di quanto non possano esserlo il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione arbitraria. (...). Effettivamente l'analogia tra specismo e razzismo è valida sia in pratica che in teoria nel campo della sperimentazione. Lo spiccato specismo porta a dolorosi esperimenti su altre specie, con la scusa dei loro contributi alla conoscenza e della possibile utilità alla nostra specie. Lo spiccato razzismo ha portato a dolorosi esperimenti su altre razze, con la scusa dei loro contributi alla conoscenza e della possibile utilità per la razza di chi compie esperimenti. Sotto il regime nazista in Germania, quasi 200 dottori, alcuni dei quali eminenti nel mondo della medicina, presero parte a esperimenti su prigionieri ebrei, russi e polacchi (24).
Fino a questo punto la posizione di Singer, riguardo alla sperimentazione, sembra abolizionista; in realtà, il filosofo lascia aperta una possibilità che lo ha reso l'obiettivo delle ire di molte delle associazioni antivivisezioniste nel mondo. Egli, infatti, ritiene che la valutazione sulla liceità morale di un esperimento debba tener conto del numero dei soggetti coinvolti e della sofferenza che si provoca o si evita, e non delle specie utilizzate. Ma questo, se è in perfetta linea con la sua visione utilitarista e antispecista, implica anche essere disposti a utilizzare in maniera alternativa animali o esseri umani "marginali". Leggiamo infatti:
Dal momento che un pregiudizio specista, come pure razzista, non ha giustificazioni, un esperimento non può essere giustificabile a meno che non sia così importante da giustificare anche l'impiego di un essere umano ritardato. Non si tratta di un principio assoluto. Io non credo che un esperimento su un essere umano ritardato possa mai essere giustificabile. Se veramente fosse possibile salvare molte vite con un esperimento che costasse una sola vita, e non ci fosse nessuna altra maniera per salvare quella vita, potrebbe essere giusto fare quell'esperimento. Sarebbe, però, un caso estremamente raro. Non rientrerebbe in questo caso nemmeno un decimo dell'un per cento degli esperimenti che attualmente vengono effettuati sugli animali (25).
Sicuramente a quanti ritengono che i diritti alla vita o, almeno, al benessere siano primari e prioritari nei confronti di qualsiasi altra considerazione, la posizione di Singer sta stretta, risultando insufficiente e, assolutamente, non condivisibile quando giustifica - seppur in casi rari ed estremi - la violazione di tali diritti.
Lavori in corso

1.2.2 Tom Regan e la teoria dei diritti

Regan (26) inizia le sue argomentazioni criticando l'utilitarismo e contrapponendovi la cosiddetta "teoria dei diritti" degli animali come caso particolare dei diritti degli esseri umani. In base a questa teoria,
...certi individui hanno dei diritti morali (per esempio il diritto alla vita), e li hanno indipendentemente dalla considerazione del valore delle conseguenze che deriverebbero dal loro riconoscimento. Per la teoria dei diritti, in altre parole, i diritti sono più importanti dell'utilità e sono indipendenti da essa (27).
Prosegue formulando una distinzione tra 'agenti morali' e 'pazienti morali' che gli servirà per dimostrare che oltre agli uomini anche certi (28) animali trovano collocazione nella suddetta teoria.
Gli agenti morali, rappresentati dagli esseri adulti, umani e normali, sono dotati di razionalità, responsabilità e autocoscienza e, pertanto, in grado di compiere azioni in conseguenza di proprie scelte. I pazienti morali, invece, non sono in grado di autodeterminarsi e, pertanto, non possono neanche essere ritenuti responsabili dei danni che il loro comportamento possa provocare.
All'interno della categoria dei pazienti morali, il filosofo opera un'ulteriore distinzione tra:
individui coscienti e senzienti (ossia capaci di provare piacere e dolore), ma privi di altre capacità mentali, e individui che non sono solo coscienti e senzienti, ma anche dotati delle altre capacità di ordine cognitivo e volitivo (29).
Secondo Regan, in quest'ultima categoria rientrano non solo i neonati, i bambini piccoli e coloro che presentano delle menomazioni o deficienze mentali, ma almeno anche i mammiferi non umani di età superiore ad un anno. Questa discriminazione tra gli animali ha suscitato le critiche di alcuni animalisti, ai quali Regan ha chiarito che la limitazione è dettata dalla necessità di una più agevole trattazione del problema. Pur non escludendo che anche gli animali inferiori ad un anno di vita o non appartenenti alla categoria dei mammiferi posseggano le condizioni elencate, ma essendo più difficile provarlo, preferisce compiere una scelta restrittiva e quindi più difficilmente attaccabile.
Ciò premesso, veniamo al punto focale della teoria dei diritti di Tom Regan. Egli sostiene che gli agenti morali posseggono, reciprocamente, dei doveri diretti, in quanto in grado di compiere scelte eticamente valutabili che condizionano la loro capacità di autodeterminarsi; per regolarne il comportamento verso i pazienti morali, prospetta due tipi di teorie:
Le prime (doveri diretti) sostengono che almeno alcuni dei nostri doveri nei confronti degli animali sono doveri che abbiamo direttamente verso di loro; le seconde (doveri indiretti (30)) sostengono che tutti i doveri che abbiamo nei confronti degli animali sono doveri verso qualcun altro (ad esempio Dio) (31).
Aderendo alla prima tipologia, Regan ne fa conseguire un principio, cosiddetto "del danno", in base al quale configurare "il dovere diretto prima facie di non danneggiare nessun individuo che in qualche modo possa venir danneggiato, cioè nessun individuo che abbia credenze e desideri, e che sia capace di agire intenzionalmente e di sperimentare benessere" (32). E aggiunge che tutti gli esseri viventi in grado di rendersi conto se stanno meglio o peggio a causa delle azioni altrui, possiedono un "valore intrinseco" (33) (o inerente), siano essi agenti o pazienti morali. Prosegue indicando il criterio che ritiene condizione indispensabile per possedere questo valore intrinseco: essere "soggetto-di-una-vita":
gli individui, sono soggetti-di-una-vita se hanno credenze e desideri, percezioni, memoria, senso del futuro (anche del proprio futuro), una vita emozionale, nonché sentimenti di piacere e dolore, (...), capacità di dare inizio all'azione in vista della gratificazione dei propri interessi e del conseguimento dei propri obiettivi, identità psicofisica nel tempo e benessere individuale, nel senso che la loro esperienza di vita è per loro positiva o negativa in termini logicamente indipendenti dalla loro utilità per altri e dal loro essere oggetto di interesse per chiunque altro. Coloro che soddisfano il criterio del soggetto-di-una-vita possiedono uno specifico tipo di valore - il valore intrinseco - e non vanno né considerati né trattati come meri ricettacoli (34).
Quindi, riassumendo, gli esseri umani e gli altri mammiferi di età superiore ad un anno sono sicuramente soggetti-di-una-vita e di conseguenza possessori di quel valore intrinseco che li rende titolari di diritti inviolabili come quello alla vita e al benessere. È perciò eticamente inaccettabile sottoporre queste categorie ad esperimenti che possono loro provocare morte o sofferenza.


1.3 Conclusioni

Abbiamo visto come negli ultimi anni, anche all'interno del movimento animalista cui aderiscono le associazioni e le persone che si occupano della protezione degli animali, si è assistito ad una modificazione del modo di pensare. All'istintiva convinzione che gli animali dovrebbero essere rispettati perché gli esseri umani hanno come compito morale quello di non fare del male, si è sostituita successivamente quella per cui gli animali dovrebbero essere rispettati perché essi stessi portatori di "diritti", in quanto esseri viventi e senzienti. Questo modo di pensare che rifiuta l'antropocentrismo, si inserisce, a mio avviso, nel discorso più globale dell'ecologia e della sopravvivenza della Terra: solo superando la centralità dell'uomo a favore di un maggiore rispetto per tutte le forme di vita si potrà sperare di non arrivare alla catastrofe del pianeta.
Ciò posto, mi sembra però di scorgere tra le posizioni di animalisti ed ecologisti almeno una differenza (35), da ritenere, credo, determinante: il pensiero ecologista è l'ennesimo esempio - anche se non privo di nobili connotazioni - di un pensiero antropocentrico. Cercherò di esporre brevemente i fatti posti a sostegno della personale opinione appena enunciata.
Da quando comparvero i primi ecologisti, il cardine del loro pensiero è stato rappresentato dalla convinzione che la sopravvivenza del pianeta sia legata ai comportamenti dell'uomo e in particolare al modo con cui si rapporta alla natura. Se saprà rispettarla, esisterà una speranza che la Terra possa sopravvivere; ma se l'uomo continuerà con il suo atteggiamento predatorio, verrà presto il giorno del collasso dell'intero sistema. Per quanto riguarda in particolare gli animali, gli ecologisti hanno sempre affermato che "ogni specie riveste una sua importanza, in quanto inserita in una catena alimentare, e pertanto la scomparsa di ogni specie rischia di interrompere e, quindi, distruggere tutta la catena alimentare" (36).
L'interesse degli ecologisti è pertanto certamente focalizzato sulla difesa della natura e degli animali, ma non per l'importanza che questi rivestono di per sé, bensì perché sono il mezzo per la sopravvivenza dell'uomo stesso: questo modo di pensare è sicuramente antropocentrico. Inoltre - e questo, a mio avviso, è il punto di maggior rottura con i sostenitori del pensiero animalista - tra gli animali, le uniche specie protette per i quali gli ecologisti si battono sono quelle in via di estinzione, proprio per il ragionamento delle catene alimentari, esposto in precedenza. Questa posizione in Italia è tipica del World Wildlife Found (WWF) e in misura minore della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), anche se all'interno di queste associazioni non mancano persone sensibili alle tematiche animaliste. Quindi il pensiero ecologista è anche specista, in quanto divide gli animali che godono di considerazione e protezione dagli altri, in base alla specie di appartenenza e, in particolare, come abbiamo visto, in base alla loro rarità.
Ritengo questa contrapposizione strana e poco produttiva: ecologisti e animalisti potrebbero cercare di assottigliare le differenze, onde valorizzare le affinità che pure esistono, rendendo ciascuno dei Movimenti più forte di quanto non sia attualmente, ovvero, in grado di incidere maggiormente sulla realtà e sulle scelte politiche.


1.4 La tutela giuridica dell'animale

1.4.1 Premessa

Come era prevedibile, la metamorfosi del rapporto uomo-animale ha avuto ripercussioni anche in campo normativo.
Si è passati da una legislazione che, riferendosi all'animale come ad una res, lo tutelava solo indirettamente, in quanto proprietà di qualcuno (37), riconoscendo quest'ultimo come unico titolare dei diritti lesi; ad una normativa destinata a determinati tipi di animali considerati meritevoli di una tutela maggiore rispetto a quella generalmente accordata. Mi riferisco alle disposizioni concernenti animali appartenenti a specie rare o in via di estinzione. Ne sono esempio, la Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) (38) e relativa legge italiana di ratifica sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (39), e la legge sul prelievo venatorio (40): in entrambi i casi, infatti, gli animali sono considerati parte della biodiversità e del patrimonio faunistico di un territorio. Parallelamente all'affermazione delle visioni che riconoscono l'animale come "titolare di diritti", si è sviluppata una normativa che sembra tutelarlo in quanto individuo, rendendolo oggetto diretto delle relative previsioni; ne sono esempio: le leggi sul randagismo (41) e sulla protezione degli animali a fini sperimentali (42).
Quanto può dirsi a proposito del rapporto tra gli esseri umani e le altre specie animali è racchiuso nella locuzione "questione animale" (43), specificabile nel senso di "questione della sofferenza animale" (44). Il problema della rilevanza giuridica degli animali in quanto esseri dotati di sensibilità nasce prevalentemente in area anglosassone, dove, seppur limitatamente a taluni animali, è stata proposta la nuova categoria degli "interessi propri"; da tale considerazione sono sorte legislazioni (nazionali ed europee) che promuovono la tutela di certi animali, in quanto portatori dell'interesse a non soffrire. Il problema che si pone è se continuare a tutelare l'animale in via mediata, ricorrendo alla pacifica categoria degli interessi collettivi, o se si può parlare di imputabilità dell'interesse meritevole di tutela, direttamente agli animali. Come già detto, nella trattazione su Singer e Regan, intorno agli anni '70, la considerazione giuridica degli animali si è spinta fino a riconoscerli titolari di diritti propri.
Credo sia venuto il momento di intenderci sul significato di "diritto", analizzandone premesse e implicazioni, e quindi di prendere posizione circa l'effettiva possibilità di riconoscerne anche in capo agli animali non umani (con la conseguenza di imporre degli obblighi in capo agli umani).
Esistono centinaia di opere sul diritto (45) ma ancora oggi risulta difficile darne una definizione (46) e questo lavoro non si prefigge l'obiettivo di risolvere il problema. Limitiamoci (47) a descriverne la funzione, prendendo nuovamente in prestito le parole di Kant: "il diritto è l'insieme delle condizioni che consentono all'arbitrio di ciascuno di coesistere con l'arbitrio degli altri, secondo un principio generale di libertà". Ne consegue l'imposizione di obblighi negativi di rispetto. Risulta evidente che il proposito principale del diritto è quello di fornire regole dell'azione dell'uomo nei rapporti sociali con gli uomini. Strettamente correlato al concetto di diritto è, infatti, il termine persona col quale si indica l'uomo come attore del mondo giuridico. Ne deriva che "personalità" in senso giuridico è l'astratta idoneità, riconosciuta dalla legge, a diventare soggetto di diritti e di doveri; laddove la capacità giuridica, costituisce la misura della predetta idoneità, definendone i contorni (48).
Di primaria importanza è la distinzione tra diritto oggettivo e soggettivo, laddove il primo è definibile come l'insieme delle norme giuridiche che regola i rapporti tra gli uomini, tutelando un interesse o riconoscendo in capo al destinatario della norma una facultas agendi. Per contro, definendo il diritto soggettivo come l'interesse giuridicamente tutelato (49) (dal diritto in senso oggettivo), o come il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico, lo si può considerare riflesso della tutela normativa e del diritto oggettivo (50). Va infatti notato che in una concezione normativistica rigorosa non c'è posto per il diritto soggettivo come entità autonoma (51). Si parla di diritto soggettivo in quanto vi è una norma giuridica che tutela un determinato interesse in capo a soggetti. Ecco perché si può dire che il diritto soggettivo nasce da un determinato rapporto tra norma e soggetto e segnatamente quando quest'ultimo si trova nella condizione di poter invocare la norma per pretendere che altri seguano un determinato comportamento. Difatti, strettamente correlato al concetto di diritto soggettivo è quello di capacità di agire (52), intesa come l'astratta possibilità di produrre modificazioni nell'ordinamento giuridico e alla quale si riconduce quel potere di agire in giudizio a tutela del proprio diritto o interesse legittimo, regolato a livello costituzionale dal primo comma dell'articolo 24 (53). Dobbiamo quindi chiederci se anche gli animali hanno la capacità di agire, arrestandoci, però, di fronte a non poche difficoltà. Ed infatti, accanto ad un diritto oggettivo che li riconosce titolari di interessi propri, non c'è il corrispondente dal punto di vista attuativo-procedurale. Gli interessi dell'animale eventualmente lesi possono trovare tutela solo attraverso organismi di mediazione (ad esempio un ente zoofilo), titolari di un interesse collettivo che assumono violato dalla condotta negativa tenuta nei confronti dell'animale. Questi organismi, in altre parole, non agirebbero come sostituti processuali dell'animale, ma in nome proprio, in quanto titolari dell'interesse collettivo frustrato. Quindi, se, per l'esistenza stessa dei diritti, in questa struttura necessariamente antropocentrica, occorre che questi facciano capo ad una persona, ne discende che questa impostazione giuridica non viene superata neanche dal riconoscimento talora accordato ad altri soggetti viventi: tale tutela ha sempre un'implicazione con interessi o attività dell'uomo (54).
Proviamo a rovesciare la prospettiva: non ci sono diritti dell'animale sull'uomo ma doveri di quest'ultimo verso le altre creature. Il risultato non cambia: gli esseri umani sono titolari di doveri di protezione, di solidarietà nei confronti di altre specie animali. In questa ottica vanno letti, allo stato attuale, l'articolo 727 c.p. e la maggior parte della legislazione speciale (come quella relativa alla protezione degli animali usati a fini sperimentali).
In questo quadro normativo, c'è stato chi (55) ha proposto una tutela a livello costituzionale, consistente nel considerare il rapporto tra esseri umani e animali come parte inseparabile dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione (56).
In conclusione, dunque e in via di puro principio giuridico, posto che gli animali sono delle res, il riconoscere in capo agli uomini alcuni doveri anche diretti nei loro confronti non implica, necessariamente, riconoscere questi ultimi titolari di diritti giuridici.
Nulla vieta tuttavia di considerare gli animali delle res particolari, proprio per la loro peculiare natura. In questa direzione si è mossa la legge-quadro sulla caccia (L. 157/92) che qualifica la fauna selvatica come "patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare e difendere nell'interesse della comunità nazionale"; da tale nuova impostazione discende una maggior tutela giuridica dell'animale selvatico rispetto al domestico.
Si può forse sostenere la tesi dei diritti degli animali, considerando il diritto soggettivo nella sua accezione sociologica (57) come
quella pretesa volta al soddisfacimento di un interesse, sostenuta da una forza sufficiente a consentire che la pretesa sia riconosciuta (...), affermata come regola giuridica, vale a dire come regola ritenuta vincolante dai membri di una collettività, e quindi si traduca in comportamenti effettivamente tenuti dai membri della stessa collettività ovvero dai gruppi che la compongono (58).
Tutto ciò premesso, in generale nel nostro paese l'espressione "diritti degli animali" ha un significato propagandistico, è usata come slogan da chi intende, in qualche modo, difendere gli animali. Così, per esempio, il Comune di Firenze, come altre città italiane, ha istituito un Ufficio Diritti Animali e il consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) il 19 dicembre 1996 ha approvato un ordine del giorno per i 'diritti degli animali' (59). Anche la sempre citata "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale" afferma il "diritto al benessere" (60).
In questo senso generico, si può dire che anche in Italia, negli ultimi decenni, gli animali qualche "diritto" lo hanno avuto, perché è stata promulgata una serie di leggi che hanno riconosciuto alcuni loro interessi (61).

1.4.2 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale, redatta dalla L.I.D.A. (62), è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978. Il suo testo, redatto nel corso di riunioni internazionali da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e filosofico e alle principali associazioni mondiali di protezione animale (63), costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie. La Dichiarazione propone, infatti, all'uomo le norme di "un'etica che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in ogni istante" (64).
Le maggiori critiche mosse a tale Atto riguardano l'equiparazione tra le specie. Si legge, infatti, nell'articolo 1: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza". In realtà, una lettura non superficiale del testo porta ad escludere una eguaglianza di fatto tra le specie, per sottolinearne quella del possesso dei diritti, non negandone le evidenti differenze di forme e di capacità esistenti tra gli animali, ma affermandone il diritto alla vita "nel quadro dell'equilibrio naturale". La Dichiarazione non pone all'uomo un esplicito obbligo di non uccidere, come contro altare al diritto alla vita di ogni essere vivente. Si ammette la possibilità che l'animale "allevato per l'alimentazione dell'uomo sia (...) ucciso" (art. 9), purché da ciò non ne risulti ansietà e dolore (65).
L'articolo 8 che si riferisce alla sperimentazione animale la dichiara incompatibile con la Dichiarazione in esame laddove implichi una sofferenza fisica o psichica. Premesso che è ormai generalmente accettato che l'animale, al pari dell'uomo, provi dolore e angoscia, se ne deduce l'invito alla completa abolizione di tali pratiche.
In sintesi, dunque, si può leggere l'Atto come una dichiarazione di principi dettati allo scopo di aiutare l'uomo a ritrovare l'armonia con l'universo, adottando un comportamento biocentrico. Ciò significa che la specie umana deve modificare il suo modo di interagire con gli altri esseri viventi, impegnandosi in un progressivo ridimensionamento della sua - "autoritaria" - gestione dell'economia biologica.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale propone regole di comportamento umano nei vari settori in cui l'uomo si incontra (o scontra) con la natura e gli animali:
rispetto per gli habitat e gli animali selvatici (quindi, rinuncia o riduzione di caccia e pesca) - art. 4 -;
rinuncia all'uso di animali per divertimento o pseudocultura (zoo e circhi) - art. 10 -;
rinuncia all'addomesticamento autoritario di alcune specie - art. 5 -:
per fini alimentari (allevamenti intensivi, trasporti, macellazioni)
per fini commerciali e sportivi
per l'abbigliamento (soprattutto con riferimento agli animali da pelliccia);
rinuncia all'uso di animali per la ricerca biomedica, industriale, cosmetica, didattica, ecc. - art. 8 -;
rinuncia ai maltrattamenti, alle crudeltà, agli abbandoni di animali domestici - art. 6 -;
rinuncia all'uso, alla tortura, all'uccisione di animali a scopo di divertimento (corride, combattimento di cani, rodei, corse, pali, ippica).
Tale documento è, quindi, una proposta operativa per un impegno di vita che si realizzi nel rifiuto del consumismo, dello spreco, dello sfruttamento e nella gestione equa delle risorse, nella scelta di beni essenziali nel rispetto dell'equilibrio biosferico sia nel settore produttivo che in campo scientifico, culturale e del tempo libero.
Sul piano giuridico, la Dichiarazione indica una strada per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'animale considerato non solo in relazione al possesso, all'affetto (66) o all'utile ecologico dell'uomo, ma come soggetto, individuo, portatore di interessi vitali, non dimenticando quanto detto in precedenza in relazione all'estensibilità del concetto di diritto giuridicamente inteso e riferendosi, quindi, al cosiddetto "diritto al benessere".


1.4.3 Gli animali nell'ordinamento giuridico italiano

1.4.3.1 Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines

Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines. Le legislazioni, o meglio i canoni giuridici a tutela degli animali, trovano profonde radici in questo principio sulla base del quale già nell'antichità venivano censurati e condannati l'incrudelimento e il maltrattamento gratuito degli animali stessi (67).
La prima forma di protezione animali in Italia fu promossa da Giuseppe Garibaldi che, il 1º aprile 1871, fondò la "Regia società torinese protettrice degli animali".
Ma già nel 1859, il codice penale sardo (articolo 685 comma 7) prendeva in esame i casi di maltrattamento e sevizie di animali effettuati in modo gratuito, in luogo pubblico, contro animali domestici, qualificandoli come contravvenzioni contro l'ordine pubblico.
Il codice Zanardelli del 1889, all'articolo 491 (68), proibì in modo espresso atti crudeli, sevizie e maltrattamenti ad ogni specie animale.
La crescente sensibilità nei confronti di questi esseri comportò il proliferare di società protettrici zoofile e la necessità di un'armonica regolamentazione delle stesse. Vi provvide la cosiddetta legge Luttazzi (L. n. 611 del 12 giugno 1913), sulla "Regolamentazione delle società zoofile per la protezione degli animali", ancora in vigore, che aggiunse ulteriori condotte punitive (69). Con essa si previde, per tutte le società zoofile allora esistenti, la possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e si riconobbero le guardie zoofile (scelte dalle società) come agenti di pubblica sicurezza di nomina prefettizia.
Con l'avvento del Fascismo la situazione mutò; nel 1938, venne istituito l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.) (70), che dichiarò sciolte tutte le società preesistenti, eventualmente ricostituibili come sezioni provinciali e comunali dell'Ente medesimo. Questo aveva come fine di "provvedere alla protezione degli animali e di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia (...) e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica". Dopo circa venticinque anni di intensa attività, nell'ottica politico-legislativa dello smantellamento degli enti pubblici, il D.P.R. 31 marzo 1979 ne decretò la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico (conferita all'Ente con L. 19.05.1954, n. 303), pur lasciandolo in vita "come persona giuridica di diritto privato" e trasferì "ai Comuni, singoli o associati ed alle comunità montane, le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico" (71), fino ad allora attribuite all'E.N.P.A. e alle Regioni le rispettive funzioni pubbliche, concernenti gli interventi per la protezione della natura (72).
Per quanto riguarda la situazione odierna, si ricorda che i soggetti di natura pubblica preposti alla protezione degli animali sono lo Stato, le Province, i Comuni, le Associazioni tra Comuni, le Comunità montane, le Regioni. I cittadini hanno dato vita a numerose associazioni volontarie per combattere la crudeltà verso gli animali e il loro abbandono, per la cura degli animali domestici, per la lotta alla vivisezione, per la propaganda per l'abolizione della caccia e degli zoo. A titolo esemplificativo si ricordano gli "amici del cane e del gatto", il "rifugio del cane abbandonato", il WWF e la LIPU. Queste ultime due associazioni, di origine anglosassone, sono dotate di personalità giuridica (73).


1.4.3.2 Delimitazione dell'oggetto della tutela giuridica

Posto che l'animale può essere considerato come oggetto - e, quindi, valore estrinseco per l'uomo, sia esso economico o affettivo - o soggettivamente (74) in quanto essere senziente, i beni giuridici oggetto della tutela possono essere:
l'animale stesso, oggetto diretto di tutela in quanto riconosciuto portatore di un diritto a non soffrire (75) (come accade, ad esempio, nel Decreto Legislativo 116/92 che disciplina l'utilizzazione di animali vivi per esperimenti scientifici, vietandola nel caso in cui tali esperimenti "possano essere evitati perché inutili o sostituibili con prove cliniche od altro" e che sarà oggetto di particolare attenzione nel prosieguo del presente lavoro);
il sentimento di ribrezzo o pietà suscitati nell'uomo in seguito ai maltrattamenti subiti dall'animale (qui la tutela dell'animale è funzionale alla tutela del sentimento umano);
l'animale in quanto fauna e, quindi, parte dell'ambiente e come tale oggetto di tutela indiretta in quanto tutelato per il suo valore faunistico e come elemento del principale valore ambientale;
l'animale in quanto res avente un valore patrimoniale, economico o affettivo per l'uomo e, perciò ancora una volta oggetto di tutela indiretta.
Se, almeno nel primo caso, è corretto parlare di "tutela diretta", ne va analizzata la tipologia. Essa, infatti, può essere "penale" o "amministrativa". In questa sede credo sia sufficiente ricordare che la scelta tra il primo e il secondo tipo va operata, secondo la dottrina, in base ai criteri di meritevolezza e di sussidiarietà, dovendosi ricorrere alla sanzione penale nei soli casi in cui il bene da tutelare abbia una qualche rilevanza costituzionale o non sia incompatibile con la Costituzione; e solo come extrema ratio, ossia solo quando altri tipi di sanzione appaiano o si siano rivelati inadeguati.
Ciò premesso, sarà possibile una tutela penale diretta dell'animale solo considerandolo un bene quantomeno non incompatibile con la Costituzione e non altrimenti tutelabile.
La categoria del bene giuridico, utilizzata in chiave delimitativa della punibilità, tende a legittimare come reati solo i fatti che mettono a repentaglio le condizioni essenziali della convivenza umana. Se ne dovrebbe dedurre che gli interessi facenti capo ai singoli animali difficilmente potrebbero assurgere a veri beni giuridici nel senso del diritto penale: le offese arrecate all'animale in sé, i fatti che gli provocano sofferenza, non sono tali - secondo il pensiero diffuso - da minare le basi della convivenza tra gli uomini.


1.4.3.3 La tutela penale degli animali

Se la teoria del bene giuridico è costruita solo intorno a ciò che mina la convivenza umana, essa non appare idonea a fondare la sanzione penale prevista per il reato del maltrattamento di animali; neanche se incentrato sul "sentimento di umana pietà". Come correlare questo assunto - pacifico nella dottrina occidentale dominante - con quelle scelte legislative di segno contrario? Fino a che punto, insomma, la lesione di un sentimento come la pietà verso gli animali provoca danni socialmente rilevanti? Fiandaca (76) consiglia di accettare il fallimento della categoria del bene giuridico rispetto ad alcune fattispecie penalmente sanzionate, presentandosi queste come eccezioni al più vasto panorama normativo di stampo antropocentrico. Afferma inoltre l'autore che, posto il superamento della visione illuministica che vedeva nel solo diritto soggettivo l'oggetto tipico della tutela penale, "è tecnicamente sufficiente, nell'ambito del diritto punitivo, limitarsi a parlare di interessi animali degni di riconoscimento e tutela (77)", individuandone due fondamentali: l'interesse alla sopravvivenza e l'interesse alla minore sofferenza possibile.
Limitando, per il momento, l'analisi alla disciplina codicistica, rileviamo due norme in tema di maltrattamento degli animali: gli articoli 638 e 727 c.p.

1.4.3.3.1 Uccisione o danneggiamento di animali altrui - art. 638 c.p.

Soffermandoci brevemente sul primo articolo del codice penale, intitolato "Uccisione o danneggiamento di animali altrui". Esso, collocato tra i delitti contro il patrimonio attuati mediante violenza alle cose o alle persone (78), al comma 1, recita:
"Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309".
Oggetto specifico della tutela è l'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio, in quanto è richiesto che l'animale sia vivo (79), parte integrante del patrimonio di una persona fisica o giuridica e che l'uccisore o il danneggiante sia soggetto diverso dal proprietario (80) dell'animale. Se ne deduce che, ai sensi del 638 c.p., una persona può lecitamente uccidere sia il proprio (81) cane sia un cane randagio. Risulta, inoltre, evidente dalla lettera della norma che il riferimento al "bene economico animale" (inservibile, deteriorato, etc.), segue la visione cartesiana dell'animale macchina. Di diverso avviso è invece Mazza (82) secondo il quale i lavoratori preparatori evidenziano a chiare lettere che l'articolo in questione mira a proteggere anche il patrimonio zootecnico nazionale (83).
Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, dobbiamo considerare tanto l'oggetto materiale e la condotta quanto la "necessità" richiamata dalla lettera dell'articolo in esame. La condotta è pacificamente ritenuta a forma libera (84), anche se il richiamo a specifiche ipotesi, tassativamente previste (uccidere, rendere inservibili o comunque deteriorare), potrebbe far propendere per una diversa soluzione. Esaminiamo brevemente le singole ipotesi. L'uccisione consiste nella privazione della vita, immediatamente o in conseguenza della condotta antigiuridica prolungata nel tempo da parte del colpevole, anche se si tratta di animale destinato ad essere ucciso (85). L'inservibilità esprime il venire meno dell'utilità dell'animale, presupponendo che, prima della condotta illecita, esso poteva essere utilizzato sia per il lavoro che per la riproduzione (86). Il deterioramento si configura quando, pur non rendendo del tutto inservibile l'animale, il fatto illecito ne abbia diminuito l'utilizzabilità o il pregio (87).
Il delitto può essere commesso sia mediante azione che omissione (88). Indifferenti sono sia i mezzi con cui si produce l'evento antigiuridico (89) sia il luogo in cui il fatto viene commesso, salvo il caso di cui al comma 3 dell'articolo, per il quale
"Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno" (90).
Circa l'oggetto su cui ricade la condotta, in dottrina si precisa che l'uso del plurale "animali" ha natura indeterminata e non deve pertanto indurre a ritenere irriconducibili all'ipotesi di cui all'articolo 638 c.p. quei casi in cui il deterioramento, l'uccisione, etc., siano diretti verso un solo animale.
Soffermiamoci ora, brevemente, sul concetto di necessità, utilizzato per indicare la scriminante (91) speciale tanto nel caso attualmente in esame, quanto nell'articolo 727 c.p. La Corte di Cassazione (92) chiarisce che si tratta di "qualcosa di più ampio" rispetto a quello stato di necessità di cui all'articolo 54 c.p. (93), precisando che comprende anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire un grave danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni (94), quando l'agente ritenga tale danno non altrimenti evitabile o, ancora, per impedire che l'animale medesimo, in quanto incurabile, patisca inutili e gravi sofferenze (come nel caso di uccisione di un cavallo che ha una gamba fratturata) (95). "Dunque una persona può incrudelire e quindi ammazzare degli animali se ha questa necessità da valutare, per di più, con 'manica larga'" (96).
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico (97), rinviando i fatti meramente colposi (98) al reato contravvenzionale di cui all'articolo 727 c.p., sempre che ne sussistano i presupposti oggettivi e con le precisazioni che vedremo. Si ha dolo generico quando l'autore ha una cosciente volontà di danneggiare (con la morte, l'inservibilità o il deterioramento) l'animale, con la consapevolezza dell'altrui appartenenza, e di agire illegittimamente o senza necessità. Inoltre, qualora il reato sia stato consumato, è irrilevante se la volontà era diretta ad uccidere, rendere inservibile o deteriorare l'animale, dal momento che, come già detto, queste ipotesi sono tra loro alternative, non avendo il legislatore configurato il reato in forma vincolata. Del pari, la circostanza che l'agente avesse avuto l'intenzione di uccidere l'animale che, viceversa, sia rimasto "solo" deteriorato o inservibile, non è idonea a modificare il titolo del reato né a configurarlo come delitto tentato (99).
Risulta evidente come l'articolo finora analizzato non si pone neanche il problema (e data la collocazione della fattispecie, come notato tra i delitti, contro il patrimonio non poteva, forse, essere altrimenti) di tutelare l'animale in quanto essere senziente, neanche prevedendo l'ipotesi come caso particolare di aggravamento della pena o come base per comminare una pena accessoria.

1.4.3.3.2 Maltrattamento di animali - art. 727 c.p.

Passando all'esame dell'articolo 727 c.p., notiamo subito dalla collocazione che si tratta di contravvenzione concernente la polizia dei costumi (100).
L'articolo 727 c.p. è intitolato "Maltrattamento di animali" ed è stato oggetto di modifica nel 1993 (legge. 22 novembre 1993, n. 473, art. 1).
Soffermandoci sul titolo, il dettato codicistico sembrerebbe diretto a tutelare gli animali in se stessi da incrudelimenti e maltrattamenti e non più, come nella precedente versione, il senso di pietà suscitato in chi assiste.
Può essere utile una rapida lettura della formulazione originaria per comprendere se e quanto la modifica sia stata realmente innovativa.
Il testo era così formulato:
Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per il solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazi o sevizie. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.
Concordando con quanto esplicitamente affermato nel corso dei lavori preparatori, l'interpretazione tradizionale della norma è sempre stata pressoché costante individuando l'oggetto della tutela nel "comune sentimento umano di pietà verso gli animali" e non punendo il maltrattamento di per sé ma solo in quanto idoneo a suscitare ribrezzo o turbamento (101) all'individuo che, suo malgrado, si trovava ad assistere al fatto. Concomitante scopo dichiarato dell'incriminazione consisteva nel promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza e all'insensibilità per l'altrui dolore (102).
L'evoluzione della normativa sulla tutela penale degli animali ha avuto un iter lento e travagliato, iniziato verso la metà degli anni '80 in ambito giurisprudenziale. Infatti, se su un piano etico-scientifico può essere relativamente semplice accettare la conclusione per cui anche a favore dell'animale deve valere lo stesso generale dovere di rispetto che vale per l'uomo, trasferire queste conclusioni sul piano giuridico non è altrettanto agevole.
Pertanto, fermo restando il principio per cui l'articolo 727 c.p., aveva ad oggetto la tutela del sentimento sociale di pietà, in adeguamento all'evoluzione dei costumi, la norma avrebbe dovuto intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite, in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli provenienti dall'esterno.
Il punto focale è individuare il concetto di maltrattamento.
Sempre ed ovunque citata è la sentenza (103), firmata da Maurizio Santoloci, Pretore di Amelia, che esprime la sua opinione in merito, correlando il concetto di maltrattamento verso un animale con quello di dolore.
Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento; etc....); generiche o meccaniche (selezioni generiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscano la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature di alimentazione; etc....); ambientali (costrizione in esasperate situazioni di cattività). Superata la soglia della reattività al dolore, e violate cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 c.p. può dirsi integrato (104).
Ciò premesso, in tale sentenza si avanzava contestualmente la riferita diversa interpretazione dell'articolo 727 c.p. ripresa da una importantissima sentenza della Corte di Cassazione (105) di pochi anni dopo, cui ha fatto eco una serie di massime, tutte dirette a tutelare l'animale in quanto tale.
Muovendo da questa rinnovata concezione giurisprudenziale ha preso avvio la riforma dell'articolo in esame, novellato come già detto con legge 473/93, che, al comma 1, recita:
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da € 1.032 a € 5.164.
Quanto all'individuazione dell'interesse tutelato dalla norma si evidenziano ancora discordanti opinioni in dottrina. Accanto a coloro che sostengono l'immutata impostazione rispetto alla vecchia lettera del codice e identificano l'oggetto giuridico protetto col solo senso di umana pietà (Fiandaca, Santoloci e altri) (106), vi è chi qualifica il reato come plurioffensivo, individuando il bene giuridico animale come tutelabile al pari del principale oggetto suddetto e regolato dal verbo "incrudelire" (107).
Di segno ancora diverso è l'opinione della Corte Costituzionale (108) per cui "la legge 22 novembre 1993, n. 473 sembra avere in parte recepito (...) l'impostazione innovativa (della giurisprudenza iniziata con la sentenza del Pretore di Amelia) laddove abbandona ogni riferimento a sentimenti e parametri umani e adotta una nozione di maltrattamento delineata unicamente sulle esigenze e sulle caratteristiche del soggetto da tutelare", residuando solo la "lacuna" dell'ipotesi di uccisione gratuita di animali (109) che costituì motivo principale del ricorso alla Corte Costituzionale di cui alla sentenza ora riportata.
Prima di proseguire nell'analisi della norma, merita, affrontare pregiudizialmente la questione della sua collocazione tra le "Contravvenzioni concernenti la Polizia dei Costumi", delineandone, brevemente, le implicazioni e descrivendo la proposta alternativamente avanzata in sede di novella dell'art. 727 c.p. da un Commissione di esperti nominata dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia Vassalli, al fine di meglio comprendere l'inquadramento della fattispecie anche circa l'elemento oggettivo e l'oggetto materiale del reato.
Premesso che le contravvenzioni previste dagli articoli 718-727 c.p. fanno riferimento ad una nozione di costume senza aggettivi, non assimilabile (110) alla categoria penalistica del buon costume (111) che attiene alla sfera della morale sessuale; alla base della scelta del legislatore di dedicare una sezione del Libro III sulle contravvenzioni in generale, alla specie contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, ci sono, prevalentemente, ragioni storiche. Il codice penale previgente prevedeva quattro categorie di contravvenzioni (riferite all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica, alla pubblica moralità e alla pubblica tutela della proprietà). I comportamenti oggi inseriti nella Polizia dei costumi coincidono quasi perfettamente con quelli prima previsti nel titolo della pubblica moralità. Ci si può chiedere perché la pubblica moralità sia stata sostituita con polizia dei costumi; se si tratti di un semplice ammodernamento del linguaggio; o se piuttosto non si debba pensare ad una modifica concettuale. Si opta per l'ultima soluzione se si correla il concetto di moralità a valori etici, laddove costume appare una nozione più aderente alla tradizione. Si perviene, a mio avviso, al medesimo risultato rilevando come l'eterogeneità del materiale raccolto sotto l'etichetta della Polizia dei costumi ("Esercizio di giuochi d'azzardo", art. 718; "Partecipazione a giuochi d'azzardo", art. 720; "Esercizio abusivo di giuoco non d'azzardo", art. 723; "Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti", art. 724; "Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza", art. 725; "Atti contrari alla pubblica decenza", art. 726; "Maltrattamento di animali", art. 727 c.p.) non legittimi l'apposizione della qualifica di "sistematiche" alla distinzione e sottodistinzione del codice penale in tema di contravvenzioni, perché non vedo cosa accomuni il gioco d'azzardo, il rispetto per la pubblica decenza e il sentimento di pietà verso gli animali. Anche volendo cercare una ragione di tale raggruppamento nel fatto che non si tratta di comportamenti perseguibili in assoluto ma solo in quanto escano dalla sfera del privato, dalla categoria dovrebbe restare comunque esclusa l'ipotesi dei maltrattamenti degli animali. Essi, infatti, integrano reato a prescindere dallo svolgimento in pubblico o in luogo aperto o esposto al pubblico. Si è proposto (112) di ricorrere ad un criterio non formale, nel senso che i comportamenti raggruppati nella categoria in questione sono accomunati dalla caratteristica di suscitare sentimenti, emozioni e reazioni nella generalità dei consociati. Non vedo soluzione alternativa, considerando che, in occasione della novella dell'articolo 727 c.p., il legislatore poteva optare per una diversa collocazione, dimostrando così, tra l'altro, di aver realmente recepito l'evoluzione giurisprudenziale di cui sopra (113). In sostanza, dunque, questa continuità col passato dimostra, a mio modesto parere, il permanere della vecchia concezione di animale, tutelabile in via indiretta, nonostante molteplici elementi abbiano confermato trattarsi di essere senziente e, perciò stesso, tutelabile direttamente.
Scorrendo rapidamente le righe del Documento (114) che riporta la proposta della Commissione di esperti in occasione dei lavori preparatori per la redazione di un nuovo codice penale, balza immediatamente all'occhio la previsione di un autonomo Titolo (Titolo VIII Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico), nell'ambito del Libro Dei reati contro la comunità, nell'evidente ottica di una convivenza interspecifica ispirata all'etica della responsabilità e del rispetto e, quindi, inquadrabile nel più ampio concetto di sviluppo sostenibile di cui si parla anche in molte Convenzioni internazionali (tra le quali anche la già citata C.I.T.E.S. (115)). Infatti pur non facendo l'ulteriore passo di qualificare il reato come delitto, gli esperti prevedevano una tutela articolata secondo due direttrici:
"della tutela dell'animale come tale, in quanto capace di sofferenza, assurgendo così l'animale medesimo a oggetto primario della tutela stessa e considerandosi l'umano sentimento di pietà verso gli animali quale oggetto secondario". A tale esigenza dovrebbe rispondere, oltre alla nuova figura dell'abbandono di animali domestici, quella tradizionale del maltrattamento di animali, incentrata sui due requisiti del "maltrattare" e della "assenza di necessità";
della tutela degli animali come elementi del patrimonio faunistico che concorre, con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della flora alla più generale tutela ecologica (in questo senso le fattispecie del bracconaggio e della pesca di frodo, nonché del commercio o detenzione di animali protetti, etc.).
Riprendendo l'analisi della norma incriminante i maltrattamenti degli animali, si evince che, a differenza di quanto previsto dall'art. 638 c.p., manca il riferimento all'altrui proprietà. Se ne deduce che soggetto attivo del reato può essere chiunque (116) e, quindi, anche il proprietario o il possessore dell'animale stesso. Da segnalare comunque l'esclusione della punibilità nel caso in cui il fatto costituente maltrattamento di animali sia prescritto o consentito da una norma giuridica (ad esempio, l'uccisione di volatili nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 638 c.p.), ovvero posto in essere in esecuzione di un ordine legittimo dell'autorità (ad esempio, un'ordinanza del Sindaco relativa all'abbattimento di animali vaganti pericolosi per la pubblica incolumità), sempre col rispetto del limite di non infliggere sofferenze eccedenti lo scopo (117).
Oggetto materiale del reato è, ovviamente, l'animale giuridicamente definibile come quell'organismo vivente e senziente, dotato di movimento autonomo, diverso dall'uomo (118) e verso il quale quest'ultimo possa adottare atteggiamenti socialmente apprezzabili. Quanto all'elemento oggettivo, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che la contravvenzione possa essere integrata da una pluralità (119) di condotte siano esse attive od omissive (120) che, secondo la dottrina dominante, non configurano distinti (121) titoli di reato ma modalità alternative di realizzazione del medesimo.
Vediamo le principali. Incrudelire implica atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione all'animale di gravi sofferenze senza giustificato motivo. Ma se l'assenza di un giustificato motivo, o la presenza di un motivo abietto o futile, sono insiti nel concetto stesso di incrudelire, ci si può chiedere perché il legislatore vi abbia accostato la locuzione "senza necessità". Per dare un senso alla lettera della norma, si è giunti a considerarla "un mero richiamo all'intrinseca illiceità dell'incrudelire, in quanto comportamento per sua stessa natura non necessario" (122). Soffermandosi brevemente sul concetto di necessità, Lupo (123) raccomanda di intenderla in senso non assoluto ma relativo, determinata cioè anche da bisogni sociali o da pratiche generalmente adottate, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale. Pertanto, di fronte alla "necessità" di domare e istruire certi animali per porli al servizio dell'uomo, si ritiene generalmente lecita l'utilizzazione di strumenti idonei a produrre sofferenza come la frusta per i cavalli o il pungolo per i buoi (124), sempre con il rispetto dei limiti convenienti allo scopo. In particolare, i mezzi o gli strumenti utilizzati per addestrare gli animali devono ritenersi leciti "fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente incidendo sulla sensibilità dell'animale e non generi nello stesso il superamento della soglia di reattività al dolore" (125). Un'altra modalità di realizzazione dell'illecito consiste nel sottoporre gli animali "a strazio o a sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche". Strazio può intendersi come il dolore atroce, laddove sevizia implica la ferocia del tormento. Il riferimento allo strazio e alle sevizie è stato giudicato superfluo a causa della preliminare tipizzazione dell'incrudelimento, "posto che i concetti richiamati esprimono forme qualificate di crudeltà" (126). Riguardo alla sottoposizione di animali a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche è stata evidenziata l'improprietà di descrivere un concetto ricorrendo all'uso di due termini tra loro coordinati; infatti, se l'animale è sottoposto a "comportamenti insopportabili" gli sono evidentemente imposte "fatiche insopportabili" (127); non mi sembra, inoltre, di cogliere alcuna differenza tra l'ultima locuzione e le "fatiche eccessive" della precedente versione della norma (128). Quanto all'elemento soggettivo, nell'ipotesi di incrudelimento si richiede il dolo (129), consistente nella volontà di infierire, per puro istinto malvagio, verso gli animali (130). Con riferimento alle altre condotte incriminate dall'art. 727 c.p. si ritiene sufficiente la colpa, secondo i principi generalmente accettati in materia di illeciti contravvenzionali (131).
Procedendo rapidamente nell'analisi dell'articolo, si può individuare il criterio generale di maltrattamento degli animali nel primo comma che si configura, così, come un concetto-contenitore al quale rimandare tutti i casi generici non riconducibili alle ipotesi specifiche elencate nei commi successivi. Infatti, oltre il divieto di incrudelimento senza necessità e di strazi o sevizie, si prevede espressamente l'impossibilità di utilizzare gli animali in giochi o spettacoli o lavori che si mostrino non compatibili con la razza e le caratteristiche dell'animale. Questo criterio del rapporto tra comportamento umano e caratteristiche etologiche degli animali costituisce, senza dubbio, un forte punto di pregio della norma nella sua nuova formulazione. Nello stesso comma 1 si introduce un'altra apprezzabile novità: anche la detenzione non idonea, perché incompatibile con la natura dell'animale, dà luogo ad una forma di maltrattamento censurabile in sede penale, al pari dell'abbandono di animali domestici o ad essi equiparabili. Al secondo comma è prevista un'aggravante (132) specifica rispetto ai casi del primo comma, nell'eventualità in cui i maltrattamenti siano attuati con mezzi particolarmente cruenti e dolorosi; ma, soprattutto, circoscrive minuziosamente alcuni settori (traffico, commercio, trasporto, mattazione, allevamento e spettacoli) entro i quali essi sono suscettibili di una valutazione di maggiore gravità. Il quarto comma (133) affronta, invece, il tema dei giochi, spettacoli e manifestazioni che comportino strazio o sevizie agli animali come fattispecie autonoma rispetto a quanto previsto nel comma 1, punendo sia gli organizzatori delle attività medesime, sia coloro (134) che vi prendono parte. Una aggravante specifica è prevista, al quinto comma, per coloro che si muovono nel mondo delle scommesse clandestine.
Un'ultima annotazione merita di essere fatta a proposito degli esperimenti scientifici su animali vivi. Essi, puniti dall'originaria versione dell'art. 727 c.p. (al comma 2) qualora, in quanto posti in essere in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, idonei a destare ribrezzo, sono scomparsi dalla versione attuale per confluire nel Decreto legislativo del 26 gennaio 1992, n. 116. Questo decreto, attuativo della direttiva comunitaria 86/609/Cee, oltre a prevedere autonome sanzioni amministrative, richiama l'articolo 727 c.p., nel caso di violazione del precetto che impone di effettuare gli esperimenti sotto anestesia generale o locale (135) (salvo autorizzazione in deroga per i casi espressamente regolati dallo stesso decreto). Si può peraltro notare come la presenza di clausole di riserva rimandanti al citato articolo del codice penale e relative a violazioni delle prescrizioni poste col Decreto, rafforzano la tutela predisposta per la condotta sperimentale, in quanto è venuto meno il riferimento alla pubblicità - attuale o potenziale - dell'esperimento stesso (136).

...segue: l'uccisione ingiustificata di animali

Come accennato, un motivo di perplessità avanzato in dottrina riguarda l'assenza di un qualsivoglia riferimento all'"uccisione ingiustificata di animali". Si sostiene che, recuperando la nozione di pseudo-necessità reintrodotta nell'articolo 727 c.p. dalla legge 473/93, sia possibile regolare il conflitto di interessi tra l'uomo e gli animali. Si tratterebbe, dunque, di rileggere la norma intendendo il divieto di incrudelire verso gli stessi quale espressione del principio generale posto alla base di tutta la tutela penale degli animali e che si sostanzia nel divieto di cagionare sofferenza e morte inutilmente ad esseri viventi sensibili. Proprio in quanto espressione di un principio generale, la locuzione dovrebbe essere idonea a ricomprendere tutte le forme di lesione ingiustificata che ancora non hanno trovato collocazione nelle discipline di settore, risultando, pertanto, idonea a considerare punita anche l'uccisione ingiustificata di animali (137). Tale ipotesi è stata oggetto di rinvio alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 411 del 1995 (138), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 727 c.p., per contrasto con gli articoli 3 (139) e 10 (140) della Costituzione, nella parte in cui non assoggetta a sanzione penale colui che uccide tout court l'animale di sua proprietà. L'inammissibilità è stata motivata asserendo che ciò che veniva richiesto alla Corte era, in sostanza, una sentenza additiva (e, dunque, manipolatrice), laddove tale compito è, costituzionalmente (141) e in virtù della riserva di legge in materia penale, affidato al legislatore. In nota alla sentenza viene riportato il commento di Valastro che prospetta una soluzione alternativa, non considerata dalla Corte Costituzionale, coincidente con il rigetto della questione di illegittimità proposta dal giudice a quo, con ciò sostanzialmente affermando che l'uccisione ingiustificata di animali è ricompresa nella più generale fattispecie dei maltrattamenti degli animali. Si giungerebbe, in tal modo, a colmare l'eventuale lacuna senza invadere il campo di competenza del Parlamento. Cercherò di riassumere, brevemente, i punti alla base di tale proposta.
Muovendo dall'inconfutabile silenzio dell'articolo in questione sulla configurazione dell'uccisione ingiustificata di animali come comportamento autonomamente punibile e, quindi, indipendentemente dal maltrattamento dello stesso, non può che destare perplessità osservare come il legislatore, punendo varie forme di maltrattamento, abbia tralasciato di contemplare tra i comportamenti puniti proprio quello ontologicamente più grave. Non potrebbe averla data per scontata? In effetti, dal momento che ha tipizzato le varie modalità di maltrattamento, non sembra logico ritenere che abbia consapevolmente escluso proprio quella basilare per una prima tutela dell'animale in sé (142). Partendo da tale base Alessandra Valastro avanza la sentenza interpretativa di rigetto come alternativa vagliabile dalla Corte Costituzionale, il cui dispositivo avrebbe contenuto quell'addizione chiesta nell'ordinanza di rimessione. Decisamente contrario a questa soluzione si è dichiarato Fiandaca (143) sostenendo che il rispetto dovuto al principio della riserva di legge in materia penale impedisce di interpretare la condotta di 'incrudelimento senza necessità' come comprensiva anche della mera uccisione ingiustificata dell'animale, dal momento che la morte di quest'ultimo è presa in considerazione, sotto forma di circostanza aggravante, quale conseguenza delle condotte di maltrattamento, tipizzate nel primo comma dell'articolo 727 c.p.; aggiungendo che, "di fronte ai limiti invalicabili del diritto penale positivo, non rimane che auspicare una diversa soluzione de iure condendo".


1.4.3.3.3 Conclusione

Nonostante le aperture interpretative operate dalla giurisprudenza anche di Cassazione, dall'esame dei principali aspetti dell'attuale tutela penale degli animali, emerge il permanere della predominante concezione classica di animale in quanto res, tutelabile, come tale, solo in via indiretta.
Posto che nel linguaggio e pensiero comune si attribuisce maggiore importanza ai delitti rispetto alle contravvenzioni (144); premesso che, comunque, quanto alla sanzione è - per entrambe le tipologie di reato - prevista la possibile alternativa tra sanzione detentiva e pecuniaria (reclusione o multa per i delitti; arresto o ammenda per le contravvenzioni); che nel caso di contravvenzioni, il legislatore può comminare la sanzione pecuniaria da sola o in alternativa all'arresto, con ciò rendendo il reato estinto ex articolo 162 c.p. al momento del pagamento dell'ammenda (nella prima ipotesi) o la contravvenzione oblazionabile ai sensi dell'articolo 162 bis nel secondo caso; il legislatore ha configurato "delitto" l'"Uccisione o danneggiamento di animali altrui", di cui all'articolo 638 c.p., prevedendo per tale reato la reclusione fino a quattro anni nell'ipotesi più grave, ritenendo in tal modo di meglio tutelare il diritto di proprietà del padrone dell'animale; collocando, invece, tra le "contravvenzioni", il caso di "Maltrattamento di animali", ha ritenuto sufficiente la sola sanzione dell'ammenda, oblazionando la quale il reato è degradato in illecito amministrativo e, quindi, estinto (145). Questo inquadramento del reato di cui all'articolo 727 c.p. conferma lo scarso interesse nei confronti di una tutela diretta dell'animale, nonostante gli sforzi giurisprudenziali in questa direzione.
Leggiamo gli articoli sull'oblazione nelle contravvenzioni penali.
Articolo 162 c.p. (146)"Oblazione nelle contravvenzioni":
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Articolo 162 bis c.p. (147) "Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative":
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
Dalla lettera dei due articoli emerge chiaramente l'intento del legislatore. Nel caso sia prevista la sola ammenda, il contravventore che lo richieda è automaticamente ammesso a pagare, tra l'altro, una somma ridotta rispetto alla pena prevista ex lege, con ciò esercitando il suo diritto soggettivo (148) ad ottenere l'effetto dell'estinzione del reato. La ratio è conforme alla gravità attribuita dal legislatore al fatto contravvenzionale così punito: trattasi di condotta non tanto grave da giustificare il vaglio del giudice sulla possibile alternativa tra arresto e ammenda; ciò posto, il risultato che si intende conseguire è, per così dire, una "purificazione monetaria" del fatto che, nel caso di cui all'articolo 727 comma 1 (149), tanta pietà ha suscitato agli occhi dei "bravi uomini". Qualora, invece, si attribuisca alla condotta integrante il reato una particolare gravità, prevedendo la sanzione pecuniaria in alternativa all'arresto, in capo al contravventore non è configurabile alcun diritto soggettivo all'oblazione, in quanto quest'ultima è subordinata al potere discrezionale del giudice che, oltre alla verifica delle condizioni formali e dell'inesistenza degli elementi ostativi (qualità di recidivi reiterati, articolo 99 cpv. 3 c.p.; contravventori abituali, articolo 104 c.p.; delinquenti o contravventori professionali, articolo 105 c.p.; conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del contravventore ex articolo 162 bis comma 3), potrà ammettere o respingere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta gravità del fatto, dandone accurata motivazione. La ratio della disposizione si individua nel necessario controllo circa la reale satisfattività della sola tutela pecuniaria, avuto riguardo alle modalità di esecuzione del fatto.
Tutto ciò premesso, riprendendo le fila dei discorsi svolti sugli articoli 638 e 727 c.p. e specialmente sulla decantata evoluzione della tutela animale, la rapida lettura dei testi e uno sguardo alla loro collocazione nel codice, confermano quanto ancora siamo lontani da quella tutela diretta dell'animale, proclamata a gran voce come il "successone" degli anni '90. Infatti, l'aver configurato delitto la condotta contraria al rispetto della proprietà altrui (art. 638 c.p.) rispecchia i tempi della promulgazione del codice penale. Negli anni '30 praticamente nessuno si poneva il problema di configurare una tutela diretta dell'animale. Parimenti, l'originaria formula dell'articolo 727 c.p. aderiva perfettamente all'impostazione mentale dell'epoca. Il passare del tempo e l'evolvere dei costumi ha alimentato l'esigenza riformista, sostenuta dai sempre crescenti "animalisti", portando nel 1993 alla riformulazione dell'articolo in questione. Cosa è cambiato? Abbiamo letto le due versioni; niente. Il maltrattamento dell'animale è a tuttoggi una contravvenzione; è sparito il riferimento diretto al comune senso di pietà senza, peraltro, come sostiene la dottrina penalistica dominante, raggiungere l'obiettivo promosso con grande enfasi dai Verdi di una tutela penale diretta dell'animale (150).
Di tutela diretta si può tranquillamente parlare invece nelle leggi speciali e in particolare nel D.Lvo 116/92, sebbene sostenuta da una sanzione amministrativa. Questo alimenta la mia perplessità circa il perdurare, nell'ordinamento giuridico del nostro paese, della discrasia tra la tutela civile e penale-amministrativa dell'animale.
Il codice civile non riconosce all'animale l'idoneità ad essere titolare di diritti e doveri; non riconoscendogli soggettività giuridica, lo menziona sempre e solo come tramite per la tutela del proprietario (151).
Parzialmente diversa la situazione nel restante ordinamento: si crede nella possibilità di una maggior tutela dell'animale e partendo dall'assunto che oggetto della stessa può essere solo un bene giuridico, si riconosce (152) sufficiente l'esistenza di interessi propri in capo all'animale, la cui lesione è idonea a far scattare la sanzione penale (o amministrativa, qualora ritenuta sufficiente). Che poi, il ragionamento non abbia avuto la forza di imporsi completamente nel tessuto normativo del codice, è un altro discorso, dettato, probabilmente, dalla necessità di incrementare, di rinforzare gli strumenti educativi della coscienza sociale.

... segue: de iure condendo...

Tutto ciò premesso e sempre mantenendo un atteggiamento realistico, se - come Fiandaca - non escludiamo la possibilità di un futuro ingresso, nella nostra struttura giuridica penalistica (153), della soggettività animale come bene giuridico autonomo, dobbiamo, nostro malgrado, rinunciare all'immediato riconoscimento di una tutela assolutistica, esigendo, però, fin d'ora, la sanzione penale anche per la "semplice" uccisione ingiustificata di un animale (proprio o res nullius).
Poste le molteplici forme di utilizzazione degli animali in vista del soddisfacimento di altrettanto numerosi interessi umani, "l'idea di sottoporre a possibile controllo penale la semplice distruzione della vita animale può sembrare una scelta politico-criminale inopportuna perché foriera di non pochi inconvenienti pratici" (154).
Per non lasciar cadere nell'utopia, desideri diversi e ulteriori di tutela, è, a mio avviso, indispensabile muoversi sul piano della prevenzione generale - concepita come strumento di orientamento socio-culturale - e quindi qualificare, al più presto, come illecito penale la soppressione gratuita dell'animale, al fine di promuovere l'accreditamento dell'animale in sé come bene autonomo di tutela nella coscienza collettiva, educandola al rispetto dei troppo spesso sopraffatti interessi altrui. Per dirla con Anna Mannucci e Maria Chiara Tallacchini,
in questo quadro complessivo, uno dei quesiti al centro della discussione animalista riguarda il ruolo dell'articolo 727 c.p. rinnovato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473. la problematicità dell'articolo consiste in questo: indubbiamente il ricorso alla sanzione penale è evocativo di un forte valore simbolico, consistente nel ricollegare un giudizio di disvalore sociale al maltrattamento degli animali; da questo punto di vista, configurare come reato le fattispecie di maltrattamento è un progresso. Tuttavia è al tempo stesso largamente inadeguato pensare di affidare la tutela animale prevalentemente a interventi punitivi ex post - che si verificano cioè dopo che il maltrattamento è avvenuto -, se questi non siano coordinati con una fitta rete di misure normative, educative e sociali che gestiscano le relazioni effettive tra esseri umani e animali (155).


Note

1. L'impiego del termine "preteso" vuole evidenziare la molteplicità di visioni sulla titolarità o meno di situazioni giuridiche soggettive in capo ad animali; sul punto vedi la concezione di Regan (paragrafo 1.2.2).
2. L'impiego del termine "parole" richiede una precisazione. L'uso che se ne fa è strettamente correlato alla definizione che ne dà il dizionario della lingua italiana. Ad esempio, N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, undicesima edizione: "Insieme organico di suoni o di segni grafici con cui l'uomo riesce, parlando o scrivendo, a comunicare dei concetti mentali". Non si vuole, dunque, disconoscere l'indubbia capacità di altri animali non umani di emettere suoni riconducibili ad emozioni o a razionalità; ci si limita a notare l'impossibilità di intavolare un discorso sensato tra umani e non, stante la diversità del significato da attribuire ai rispettivi suoni.
3. Aristotele riteneva le "bestie" prive di virtù, dei meri strumenti (al pari degli schiavi) che gli uomini erano autorizzati a sfruttare a proprio piacimento.
4. Aristotele, Parti degli animali, Laterza, Bari 1966, libro I, cap. I, p. 10, dove tra le proprietà in comune con gli esseri umani elenca le seguenti: 1) la capacità di nutrirsi; 2) la capacità di riprodursi; 3) la capacità di essere coscienti del mondo che li circonda mediante apparati sensori; 4) la capacità di desiderare, di sentire, di ricordare, di immaginare.
Le prime due capacità sarebbero condivise da piante e animali (umani e non), mentre le ultime due non sarebbero riscontrabili nelle piante.
5. Cfr. Aristotele, Politica, I, 8, 1256 b.
6. Teofrasto (370-287 a.C.) si discostò dalla dottrina del suo maestro, sostenendo che uomini e animali fanno parte di una medesima koinomia, "comunità"e, pertanto, tra gli uni e gli latri deve intercorrere un rapporto fondato sulla giustizia, soprattutto come garanzia del diritto alla vita che appartiene ad ogni essere dotato di sensibilità.
7. Cfr. Dario Del Corno, Introduzione a Plutarco, Adelphi, Milano 2001, in cui l'autore cita la Metafisica di Teofrasto.
Riporto l'opinione, analoga, di un illustre contemporaneo: "...sono vegetariano, cioè mi rifiuto di mangiare carne per ragioni, appunto, filosofiche. Tutto questo si inquadra per me in un atteggiamento più generale di rispetto della natura. I vegetali, soprattutto i frutti, sono biologicamente da mangiare: la natura te li offre, gradevoli colorati invitanti, proprio perché, mangiandoli, liberi il nocciolo e ne favorisci la moltiplicazione. Lo stesso non può dirsi della carne. (...)". Da un'intervista al Prof. U. Veronesi di G.M. Pace, Colloqui con un medico, Longanesi, Milano 1991.
8. Plutarco visse tra il 47 e il 127 d.C. Delle sue opere conserviamo Vite parallele e i Moralia, scritti dedicati a temi filosofici, storici, scientifici, religiosi, letterali, politici.
9. De esu carnium; Bruta animalia ratione uti; De sollertia animalium.
10. Gli Stoici sostenevano che mentre fra gli uomini (razionali) esiste la base per la comunanza di norme giuridiche, al contrario nel rapporto degli uomini con gli animali (irrazionali) tale base non sussiste. Gli uomini possono, pertanto, valersi degli animali in vista della propria utilità senza commettere ingiustizia. Al contrario, "se gli animali fossero creature razionali al pari dell'uomo, gli esseri umani sarebbero ingiusti a comportarsi con le bestie come in effetti fanno, maltrattandole e uccidendole" (Cicerone, I fini, III, 20, 67).
11. R. Descartes, Gli animali sono macchine (Discorso sul metodo, SEI, Torino 1978, pp. 88-93).
12. L. Rosenfield, From Beast-Machine to Men-Machine, Columbia University Press, New York 1968, p. 54.
13. Il Movimento per i diritti degli animali si vede affidati compiti ed obiettivi ben precisi:
L'abolizione totale dell'uso di animali nelle attività scientifiche;
la totale eliminazione dell'allevamento animale commerciale;
la totale abolizione delle attività commerciali e sportive di caccia e di cattura con le trappole.
Per un approfondimento cfr. T. Regan, Il caso dei diritti animali, in P. Singer, In difesa degli animali, Lucarini, Roma 1987, pp. 27 e ss.
14. Per comprendere la teoria dei doveri indiretti, possiamo supporre che il vicino prenda a calci il mio cane. Egli ha sicuramente fatto qualcosa di sbagliato, ma non nei riguardi del cane quanto nei miei: siccome la sua azione mi ha sconvolto, il danneggiato sono io. Inoltre, prendendo a calci il mio cane, il vicino ha arrecato un danno alla mia proprietà, facendo, quindi, qualcosa di sbagliato, anche se sempre nei miei confronti e non nei riguardi del cane. Tutti i doveri che il vicino ha nei confronti del cane sono, dunque, doveri indiretti verso il suo padrone.
15. I. Kant, Dei Doveri verso gli animali e gli spiriti, in Lezioni di Etica, Laterza, 1971, pp.273-274.
16. I. Kant, op. cit.
17. J. Bentham, Introduction to the Principles of Moral and Legislation, London, 1789, pp. 311 e ss.
18. È questo l'anno di pubblicazione del suo famoso scritto Victims of Science.
19. Così si legge in M.C. Tallacchini, Questione animale: una via riformista, pubblicata in Vita e Pensiero, n. 4, 1993, p. 271, che riporta il fatto al 1879.
20. I. Narveson, recensione a T. Regan-P. Singer (a cura di), Animal Rights and Human Obligations, pubblicata in "Canadian Journal of Philosophy", 2, 1977, pp. 161-178.
21. È stato in proposito osservato da A. Linzey, Animal Rights, SCM Press, London 1976, p. 24: "Qui ci troviamo di fronte a una scelta. O continuiamo a interpretare i diritti morali come dotazione esclusiva degli esseri umani, oppure ampliamo la nostra prospettiva allo scopo di includervi diritti dei non umani dotati della capacità di provare piacere e dolore. O diciamo che la sola specie homo sapiens possiede diritti morali (ed accettiamo le difficoltà che da ciò derivano riguardo al caso dei bambini e dei malati mentali) oppure riconosciamo una situazione in cui siamo limitati dalle difficoltà insite nei criteri prescelti allo scopo di rivedere la base del nostro giudizio in materia".
22. Peter Singer è nato a Melbourne, in Australia, nel 1946. Ha studiato presso le Università di Oxford e Melbourne ed è professore di filosofia nonché direttore del Centro di Bioetica umana dell'Università di Monash a Melbourne. È autore di Animal Liberation, definito la bibbia dei movimenti per i diritti per gli animali.
23. L'argomento verrà compiutamente affrontato nel Cap. 2, paragrafo 2.3.3.2.
24. P. Singer, Liberazione animale, LAV, 1987, pp. 73-74.
25. P. Singer, op. cit., p. 75.
26. Tom Regan è nato a Pittsburgh, USA, nel 1938; è professore di Filosofia presso la North Carolina State University di Raleigh. Nel 1983 pubblica The Case of Animal Rights (successivamente tradotto in italiano col titolo I diritti degli animali) che lo rende il più famoso e apprezzato tra i filosofi che si occupano di etica animale.
27. T. Regan, I diritti animali, Garzanti, 1990, p. 206.
28. L'equiparazione tra uomo e animali non umani, recepita sia da Peter Singer che da Tom Regan, ha incontrato diversi oppositori soprattutto all'interno di riflessioni di ispirazione religiosa. In un articolo che esprime un punto di vista cattolico (Chi è persona? Persona umana e bioetica, in Civiltà Cattolica, n. 3420, 1992, pp. 553-555) si nega direttamente la possibilità di definire marginali i soggetti umani deboli, dal momento che - si legge - "la persona non è (...) l'atto dell'autocoscienza e della razionalità", ma, al di là della presenza in atto di tali facoltà, la persona è piuttosto "la personalità in potenza", "principio sostanziale e permanente da cui scaturiscono le operazioni dell'autocoscienza e della razionalità". Da segnalare, peraltro, che la limitazione a certi animali è stata oggetto di forti critiche da parte di alcuni animalisti.
29. T. Regan, op. cit., p. 216.
30. Quella dei doveri indiretti era la teoria proposta anche da Kant. Vedi par. 1.1.
31. T. Regan, op. cit., p. 267.
32. T. Regan, op. cit., p. 268.
33. Concetto questo che costituisce, a mio avviso, la parte più originale della sua teoria.
34. T. Regan, op. cit., pp. 331-332.
35. Per dovere di completezza, riporto l'opinione di M. C. Tallacchini, Questione animale: una via riformista, pubblicata in Vita e Pensiero, n. 4, 1993, p. 271. "Altro è infatti tutelare gli animali come individui - istanza propria dell'animalismo - altro è proteggerli in quanto parte di un ecosistema o in quanto appartenenti a una specie in via di estinzione - posizione condivisa da ecologisti e ambientalisti. Benché alcuni autori abbiano cercato di minimizzare la tensione tra le due opposte polarità - affermando, per esempio, che non si dà tutela delle totalità se non c'è rispetto per gli individui - le due posizioni sono teoricamente contrapposte. Come ha infatti osservato Elliot Sober in Philosophical Problems for Environmentalism (in B.G. Norton, The Preservation of Species, Princeton 1986, p. 175), "un animalista non è come tale interessato all'estinzione di una specie, perché la specie per definizione non soffre". (...) Il paradosso cui l'animalista può giungere è di affermare che, se gli individui di una specie sono esposti a sofferenze, essi devono essere sterminati in modo indolore, pur estinguendosi così la specie, perché, se l'unico modo per eliminare la sofferenza consiste nell'eliminare la vita, allora è bene uccidere chi soffre; il paradosso dell'ecologista consiste, al contrario, nel ritenere giusta, in nome della diversità biologica, anche la conservazione di una realtà sofferente".
36. Fulco Pratesi, Presidente del WWF Italia.
37. In quanto cose mobili che possono formare oggetto, in primis, del diritto di proprietà di qualcuno (art. 810 c.c.), agli animali si applicano anche gli artt. 923 e ss. del c.c., in base ai quali se una cosa mobile non ha un proprietario, è acquisibile per occupazione; è il caso "delle cose abbandonate e degli animali che formano oggetto di caccia e pesca" (art. 923 c.c.). Del pari, sono considerati frutti ai sensi dell'art. 820, le parti di animali "che si ritraggono direttamente dalla cosa". Inoltre, "Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale (...)" (art. 2052 c.c.).
Passando al codice penale, il risultato è, salvo l'eccezione dell'articolo 727, in linea di massima lo stesso. Si vedano, ad esempio, l'articolo 625 n. 8 c.p. che punisce l'abigeato, in quanto aggravante del furto; e dell'articolo 638 c.p. che punisce l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui.
38. La decisione di formulare e adottare una simile convenzione nacque dalla sempre maggiore considerazione del fatto che oltre alla costante perdita di habitat e al crescente sfruttamento delle risorse naturali da parte dell'uomo, il commercio internazionale sregolato di specie animali e vegetali e dei loro prodotti rappresenta una delle maggiori minacce alla sopravvivenza di molte specie selvatiche. La CITES intende, perciò, rendere sostenibile e controllare tale consumo di risorse animali e vegetali, stabilendo diversi gradi di protezione delle specie selvatiche, "a seconda dello status della popolazione in natura e dell'effetto che il commercio internazionale ha su di loro", distinguendo pertanto tre diverse categorie di trattamento chiamate "appendici". L'Appendice I del Trattato comprende tutte quelle specie che sono o possono correre il pericolo di estinzione qualora commerciate, tra cui: la tigre, tutte le scimmie cosiddette antropomorfe, gli elefanti, i rinoceronti, i lemuri del Madagascar, le balene, etc. Queste specie sono protette al massimo livello non potendo essere commercializzate, salvo casi eccezionali. L'Appendice II comprende quelle specie le cui popolazioni in natura rischierebbero una forte riduzione numerica se il loro commercio non venisse controllato, certificato e costantemente monitorato. L'Appendice III comprende circa 300 specie per le quali il controllo del commercio è limitato ai singoli Stati che ne hanno fatto espressa richiesta, i quali non possono procedere ad esportazione senza i necessari permessi.
Per rendere operativo il sistema delle certificazioni e dei controlli, la Convenzione prevede la costituzione di una o più Autorità di gestione a livello nazionale, deputate all'emissione dei certificati import/export e al controllo della loro validità. A livello mondiale, con funzioni di centro di raccolta, analisi e distribuzione di informazioni tra le varie agenzie, governative e non, è posto il Segretario Cites, con sede a Ginevra.
Posto il principio nullum crimen sine poena nulla poena sine lege, è fondamentale che i vari Stati non si limitino a ratificare la Convenzione ma producano una legislazione nazionale che preveda come reato la violazione dei dettami della Convenzione stessa. L'Italia ha violato in questo senso la Convenzione per oltre 10 anni, omettendo di sanzionarne l'inosservanza. Infatti, pur sottoscrivendola nel 1975, con legge 19 dicembre n. 874 e depositando il relativo strumento di ratifica quattro anni dopo, è stato solo nel 1992 che si è avuta la legge n. 150. Non è qui possibile passare al vaglio l'intera disciplina; si menzioneranno solo le principali sanzioni da essa previste.
L'art. 1 della L. 150/92 riporta le sanzioni comminabili a chi detiene o commercia le specie indicate nell'Allegato 1 della Convenzione e relativo Regolamento; l'art. 2 sanziona coloro che commerciano o detengono specie animali di cui agli Allegati II e III.
39. Legge 7 febbraio 1992, n .150, che applica in Italia la Convention on International Trade of Endangered Species, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
40. Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
41. Legge 14 agosto 1991, n. 281 (cosiddetta Legge quadro sulla protezione degli animali domestici nonché sulla prevenzione del randagismo). Questa legge è stata talvolta ritenuta una nuova legge in materia di protezione giuridica degli animali. In realtà, tale testo riguarda e disciplina la materia specifica degli animali da affezione e del randagismo senza incidere sul concetto di fondo fatto proprio dal nostro ordinamento in tema di tuela giuridica degli animali. La legge disciplina la materia specifica del randagismo, del controllo delle nascite e dell'anagrafe canina demandando quest'ultimo punto alla legislazione regionale. Tutte le violazioni sono sanzionate in via amministrativa, ivi incluso l'abbandono dei propri cani e gatti (cfr. art. 5 punto 1). Cfr. sul punto M. Santoloci, Introduzione al codice dell'ambiente, La Tribuna, Piacenza 2001, p. 577.
42. Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione direttiva CEE 86/609.
43. Secondo C.M. Mazzoni, I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?, in AA.VV., Per un codice degli animali, Giuffrè, Milano 2001, la questione animale è "una questione che riguarda la collocazione umana in rapporto o in contrapposizione agli altri animali della natura. (...)", p. 112.
44. Questa l'opinione di Mariachiara Tallacchini, Questione animale: una via riformista, in Vita e Pensiero, 1993, pp. 265-276.
45. Per un approfondimento, si vedano: Petrone, Il diritto nel mondo dello spirito, Milano, 1910; Del Vecchio, Il concetto del diritto, Bologna, 1912; Thon, Norma giuridica e diritto soggettivo, traduzione curata da A. Levi, Padova, 1939; Carnelutti, Teoria generale del diritto, 3º ed., Roma, 1951.
46. Già Kant si riferiva al problema definendolo come il caput mortuum del giurista.
47. Senza scendere nel dettaglio delle molteplici suddivisioni proposte a livello dottrinale, si segnale la fondamentale distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi, ricordando che lo scarto di fondo tra le due categorie consiste nell'autorealizzazione, nel primo caso, a fronte del necessario intervento di altri per la realizzazione del diritto (si pensi al diritto di credito che fa sorgere in capo al debitore l'obbligo di pagare una certa somma). In sintesi, dunque, il diritto assoluto (o erga omnes) impone una generale soggezione a favore del titolare, con un generico obbligo negativo di non turbare e non violare il diritto stesso (per questo in astratto l'azione è proponibile contro tutti); mentre il diritto relativo (cosiddetto in personam) impone a una o più persone determinate di fare o non fare qualcosa, in modo che l'eventuale azione già dall'origine si dirige solo contro queste.Cfr. A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, quarantesima edizione, Cedam, Padova 2001, pp. 54 e ss.
48. Ad esempio, la capacità giuridica degli enti morali è più limitata di quella delle persone fisiche.
49. Accogliendo una definizione di diritto soggettivo strettamente correlata alla volontà del privato (diritto soggettivo come insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento), si rischia di non riconoscerne in capo a soggetti incapaci per minore età o interdizione, ai quali non è riconosciuto giuridicamente il potere di disporre liberamente nella propria sfera.
50. Va peraltro ricordato che in alcuni casi il potere non è attribuito al singolo nell'interesse proprio, ma per realizzarne uno altrui. Questo fenomeno è particolarmente frequente nel diritto pubblico (per esempio laddove l'ordinamento giuridico attribuisce poteri ad organi pubblici nell'interesse della collettività e non delle persone investite dell'ufficio); è tuttavia riscontrabile anche nel diritto privato, specialmente nel campo del diritto di famiglia (per esempio ai genitori è attribuito un complesso dei poteri nell'esclusivo interesse del figlio). Queste figure di poteri-doveri si chiamano potestà. Mentre l'esercizio del diritto soggettivo è libero - in quanto il titolare può perseguire i fini che ritiene più opportuni -, l'esercizio di una potestà deve sempre ispirarsi alla cura degli interessi altrui. Cfr. A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XVI edizione, Giuffrè editore, Milano 1999 pp. 6 e ss.
51. I precetti normativi (contenuti in un atto idoneo ad essere collocato tra le fonti del diritto) sono la sola realtà oggettiva del diritto, pur sottolineando che non può trattarsi di "oggettività in senso assoluto", in quanto i comandi normativi sono espressivi della volontà politica al potere.
52. Si veda l'articolo 2 del codice civile.
53. Il punto merita una precisazione. Il "diritto al giudizio" non è solo il diritto al promuovimento del processo o alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale di merito di segno favorevole all'attore; è il diritto ad un'attività giudiziale minima, finalizzata alla tutela di una posizione di vantaggio nel rispetto delle garanzie procedurali dettate nei vari ambiti (civile, penale, amministrativo). Il comma 2 dell'art. 24 C. assicura il diritto alla difesa - "La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" -, intesa nel duplice senso della possibilità per la parte di far valere direttamente le proprie ragioni e nel senso dell'assistenza tecnico-professionale. Per poter agire in giudizio occorre avervi interesse ed esservi legittimati. Individuando l'interesse ad agire nel rapporto tra la situazione antigiuridica denunciata e il provvedimento che viene domandato per provi rimedio mediante l'applicazione del diritto, si può leggere la legittimazione ad agire come la titolarità (attiva e passiva) dell'azione. Il problema della legittimazione consiste nell'individuare la persona cui spetta l'interesse ad agire (e quindi l'azione) e la persona nei cui confronti esso viene esercitato. In via ordinaria, infatti, si chiede l'identità di colui che ha proposto la domanda con colui che possa pretendere il provvedimento di tutela. Si veda, comunque, l'articolo 81 c.p.c. laddove prevede, in via eccezionale, la figura del sostituto processuale.
54. Penso, ad esempio, all'onere testamentario, in quanto strumento di grande importanza offerto al testatore anche per creare rapporti che esulano dalla sua facoltà di disporre direttamente dei propri diritti; per suo mezzo, infatti, il testatore può creare situazioni altrimenti sottratte al suo diretto potere di disposizione, imponendo all'erede di obbedire, se non preferisce rinunciare all'eredità. Infatti, si legge in A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, quarantesima edizione, Padova 2001, p. 890: "una volta accettata l'eredità (...) l'erede è obbligato a eseguire l'obbligazione modale". Va precisato, però, che la sua apposizione non modifica gli effetti tipici del negozio, pur aggiungendone altri che, per fare un esempio, possono consistere nella destinazione a favore diun cane di parte del vantaggio della liberalità; infatti, diversamente dalla condizione (ad esempio: "dono la casa a Tizio se mi farà un monumento"), attraverso la quale si subordina il negozio al realizzarsi della stessa, con la disposizione modale si dà vita ad un precetto negoziale autonomo, seppur accessorio, con la conseguenza che, di regola, se l'onere non viene adempiuto l'atto di liberalità non cade (ferma la possibilità per gli interessati di agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo in esso posto ai sensi degli articoli 648 e 793 comma 3 c.c.). Nel caso, però, di liberalità testamentaria, l'autorità giudiziaria potrà pronunziare la risoluzione della disposizione principale se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo del lascito, anche senza richiedere l'espressa previsione di un onere risolutivo posto dall'autore dell'atto di liberalità. Cfr. A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, quarantesima edizione, Padova 2001, pp. 888 e ss. Se si legittima tale evenienza, si riconosce all'animale l'attitudine ad essere destinatario di determinati effetti giuridici, pur mancandogli la capacità di agire per l'attuazione dei medesimi. Ne consegue che, al pari di una persona totalmente incapace, per la quale il diritto prevede la figura del tutore in qualità "supplente", la stessa soluzione mi pare ipotizzabile per l'animale anche se, ovviamente, non in senso assoluto. Ritengo, dunque, plausibile un'idea di capacità giuridica degli animali, relativa ad una sfera limitata di diritti, gestita da rappresentanti umani. Il parallelo tra un uomo - suo malgrado - totalmente incapace di agire e certi animali più evoluti, ci legittima, a mio avviso, a riconoscere il possesso di interessi come l'unico requisito necessario per poter essere titolari di diritti.
55. C.M. Mazzoni, op. cit., p.118.
56. Si legge, infatti, in C.M. Mazzoni, op. cit., p. 118, che "è opportuno oggi che parte considerevole dei doveri che gravano sullo Stato contemporaneo siano rivolti all'adempimento di doveri che attengono non solamente alle prerogative dei diritti dell'uomo, ma tengano conto dei rapporti più estesi entro i quali l'uomo opera e si muove. E tra questi rapporti sono certamente ascrivibili quelli con le altre specie animali".
57. E, quindi, parlando di diritti in senso atecnico, metagiuridico, propagandistico.
58. V. Pocar, Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti, Laterza, Roma-Bari, 1998.
59. A. Mannucci, Animali e diritto italiano: una storia, in AA.VV. Per un codice degli animali, Giuffrè, Milano, 2001.
60. Vedi ad esempio, l'articolo 9 della dichiarazione.
61. Un passo fondamentale è stato, come accennato nel testo, definire la fauna selvatica "patrimonio indisponibile dello Stato" e, quindi, res communes omnium e non più res nullius. La prima legge in tal senso è la n. 968 del 1977, modificata dalla legge-quadro sulla caccia n. 157/92.
62. Lega Italiana per i Diritti degli Animali, associazione nata nel 1977 per intraprendere una pubblica lotta non violenta in difesa degli animali, "torturati e ammazzati, vittime del dominio della specie umana". Quest'associazione fu una tra le molte che, nel 1978, presso la sede dell'UNESCO, propose "l'etica del rispetto verso l'ambiente e tutti gli esseri viventi".
63. La delegazione italiana era costituita dalla dr. Laura Girardello, dal dr. Giovanni Peroncini, dal prof. Mario Girolami e dalla prof. Clara Genero.
64. Tratto dal commento online della L.I.D.A.
65. L'articolo 11 recita, infatti, "Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita".
66. Per un approfondimento sul tema, vedi Silvana Castignone, Il "diritto all'affetto", in Per un codice degli animali, Giuffrè, Milano 2001, pp. 121 e ss.
67. Si narrano, infatti, molteplici aneddoti che vedono come protagonisti animali destinatari delle più atroci barbarie. C.M. Mazzoni, nel suo scritto più volte citato I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?, Giuffrè, Milano 2001, p. 111, riporta: "Sino al XVII e al XVIII secolo, racconta Robert Delort, c'era nei diversi paesi l'usanza di murare dei gatti vivi tra le pietre di un edificio, per propiziarne la costruzione; il sangue dell'animale sacrificato diventa un lievito nella pasta di cui sono fatte le case, le scuole, le chiese, la nostra vita, allo stesso modo in cui il corpo ingloba e assimila la carne dell'animale che si mangia. Nella storia degli animali rientrano la sofferenza e la crudeltà, i venti elefanti, quattrocentodieci pantere e seicento leoni uccisi nell'inaugurazione del teatro di Pompeo, le novemila fiere immolate all'apertura del Colosseo, le gentildonne parigine che nel tardo Settecento si compiacevano di vedere i tori sbranati dai cani, la consuetudine irlandese di inchiodare le zampe delle oche e quella dei marinai di Allier di afferrarsi in gruppo al collo di un'oca appesa a testa in giù, i gatti arsi vivi nel Seicento a Parigi in Place de Grève, e quelli neri massacrati in massa ad Anversa, i duemilasettecentoventi miliardi di cavallette sterminate nel 1891 in Algeria e Marocco: e poi ancora in Italia l'uso dei cacciatori fino a ieri pressoché quotidiano di accecare con un chiodo arroventato gli uccelli da richiamo".
68. Art. 491 c.p.: "Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...). Alla stessa pena soggiace anche colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo".
69. L'articolo 1 dichiara "specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazi di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli e in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale".
70. La legge istitutiva è la n. 612 dell'11 aprile 1938. Il presidente veniva nominato con decreto reale; le guardie prestavano servizio gratuitamente o a pagamento, potevano indossare un'uniforme; si istituirono a favore dell'Ente dei diritti "da considerarsi in aumento dei rispettivi tributi erariali, da riscuotersi dallo Stato nelle stesse forme di detti tributi".
71. Articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato in G. U. del 2 giugno 1979, n. 150.
72. Molto è stato scritto nel tentativo di enucleare le ragioni di tale mutamento di prospettiva. Si veda, ad esempio, L. Fanelli, La tutela della fauna fra Stato e Regioni, in Imp. Amb. p.a., 1980, p. 223.
73. Conferita al WWF con D.P.R. 5.4.1974, n. 493 e alla LIPU con D.P.R. 6.2.1985, n. 151.
74. Ribadendo, però, la precisazione fatta sopra nel testo a proposito della non configurabilità degli animali come soggetti di diritto, in senso tecnico.
75. In questa ottica vanno pertanto sanzionati comportamenti come la soppressione o mattazione arrecati con sofferenza, allevamento o trasporto effettuati con metodi crudeli (si pensi all'ingrassamento forzato delle oche per ottenere il paté), ma anche l'utilizzazione di animali negli spettacoli o nei giochi (come nei circhi, nei combattimenti fra e con animali), quando fatta in modo da arrecare agli stessi sofferenze o comunque da privarli di qualunque dignità.
76. G. Fiandaca, Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali, in AA.VV. Per un codice degli animali, Giuffrè, Milano 2001, pp. 79-93.
77. G. Fiandaca, op. cit., pp. 86-87.
78. Libro II, Dei delitti in particolare; Titolo XIII, Dei delitti contro il patrimonio; Capo I, Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
79. Applicandosi, in caso contrario, la norma sul danneggiamento comune (art. 635 c.p.), ove ne ricorrano i presupposti. Cfr. M.T. Vasciaveo, Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini e G. Marinucci, Ipsoa, 1999, p. 3492.
80. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, tranne colui al quale gli animali appartengono in modo esclusivo, dal momento che nei confronti del proprio animale (e con le limitazioni che tra poco vedremo) è configurabile solo il reato di maltrattamento di animali previsto dall'articolo 727 c.p.
Per quanto riguarda, invece, il soggetto passivo del reato può essere, oltre al proprietario, anche chi abbia un diritto reale e/o personale di godimento sull'animale altrui, o una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, Stato incluso. Cfr. G. Violetti, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. XV, Utet, 1999, p. 18; M. Mazza, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, in Enc .dir., vol. XLV, Giuffrè, 1992, p. 473.
81. Anche volendo cercare tutela nell'art. 727, la soluzione non cambia. Questo problema è stato evidenziato dal Pretore di Grosseto che propose una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 727 c.p., nella parte in cui non prevede come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori di comportamenti rilevanti individuati nella stessa norma. La Corte Costituzionale (sent. n. 411 del 27 luglio 1995) dichiarò inammissibile la questione. Tornerò sul punto più avanti, nel testo.
82. M. Mazza, Uccisione o danneggiamento di animali altrui, in Enc. dir., vol. XLV, Giuffrè, 1992, p. 473.
83. Sempre nel senso di una visione plurioffensiva del reato di cui all'articolo 638 c.p., anche Antolisei, Manuale di penale speciale, vol. I, p. 427, secondo cui l'avverbio "comunque" e il verbo "deteriora" dimostrerebbero la volontà di una vasta applicazione della fattispecie in esame. Di idea completamente opposta sono Fiandaca e Musco, Diritto penale parte speciale, vol. II, p. 262, per i quali la fattispecie di cui all'art. 638 costituisce un'ipotesi speciale di danneggiamento avente come oggetto esclusivo gli animali e, perciò, tesa a proteggerne la proprietà mobiliare e non il patrimonio zootecnico nazionale o il senso di umanità verso essi (per la tutela del quale soccorre l'articolo 727 c.p.).
84. La condotta è ritenuta a forma libera quando è individuata dal legislatore mediante il riferimento all'evento naturalistico conclusivo del fatto. Cfr. G. Lattanti-E. Lupo, Codice penale Rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. XI, Giuffrè, Milano 2000, pp. 252 e ss.
85. Cfr. M. Mazza, op. cit., p. 475.
86. Cfr. Manzini, Trattato, vol. IX, p. 634.
87. Cfr. Trib. Roma, 29 maggio 1973 dove è stato considerato integrato il reato anche nel caso di applicazione dolosa di farmaci ipnotico-sedativi ad un cavallo da corsa, al fine di produrre una diminuita utilizzabilità e un minor rendimento di esso.
88. Trattasi di reato omissivo proprio. Nell'ambito dei reati omissivi c'è una bipartizione fondamentale tra 'reati omissivi propri' e 'impropri'. I primi, detti anche reati di pura omissione, consistono nel mancato compimento dell'azione comandata, indipendentemente dal fatto che l'evento si sia verificato o no. I reati omissivi impropri, viceversa, consistono nel mancato impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire. Per le ulteriori suddivisioni operate dalla dottrina entro questa ultima categoria di reati, vedi F. Mantovani, op. cit., pp. 138 e ss.
89. Salvo il caso in cui si verifichi una diffusione di malattia degli animali, pericolosa per il patrimonio zootecnico; in questa ipotesi trova applicazione l'art. 500 c.p.
90. La dottrina prevalente individua una presunzione legislativa di necessità nel caso di minaccia di danni alla produzione, che il giudice dovrà valutare, di volta in volta, in concreto. Cfr. F. Mantovani, Diritto penale speciale, Cedam, p. 121. Non concorda Manzini, op. cit., p. 637, per il quale "ammettere tale presunzione è inesatto oltre che inutile: la legittimazione è stabilita indipendentemente da ogni ricerca relativa alla necessità, sulla sola base della situazione di fatto prevista nell'art. 638 c.p.". Si veda anche l'opinione di G. Marini, Delitti contro il patrimonio, cit., p. 373, che colloca l'ipotesi in questione tra le scriminanti, configurandola, in particolare, come ipotesi speciale di "esercizio di una facoltà legittima", direttamente concessa ex lege.
Per quanto riguarda il "danno", si richiede che sia attuale nel senso che - essendo l'ipotesi prevista allo scopo di prevenire il verificarsi del danno e non solo di porvi termine - è sufficiente che esso, pur non ancora in atto, sia imminente (cfr. Cass., 30 marzo 1955, in Giustizia penale, 1955, II, p. 733); possibile, per cui non è scusabile l'uccisione di volatili altrui posatisi su un terreno incolto (cfr. Cass., 30 aprile 1941, in Giustizia penale 1942, II, p. 223, per la quale l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 638 c.p. non è applicabile "nel caso dell'imputato che abbia ucciso con una fucilata una gallina, dal momento che il terreno su cui questa razzolava non era coltivato e quindi non poteva subire alcun danno").
91. Una scriminante (o causa di giustificazione) esclude l'esistenza del reato, in quanto il fatto è posto in essere lecitamente perché la legge lo impone o lo consente. Le cause di esclusione del reato non vanno confuse con le 'cause di non punibilità', in quanto le prime qualificano il fatto umano come lecito ab origine, privandolo del disvalore oggettivo, le altre in quanto situazioni esterne al fatto umano non escludono il reato, quanto la possibilità di applicare la pena (es. immunità). Inoltre, tralasciando la differenza tra scriminanti e 'cause di estinzione del reato' (che sopravvengono quando questo è già perfetto nei suoi elementi anche oggettivi), non vanno confuse, invece, con le 'cause di esclusione della colpevolezza'. Queste ultime, dette anche scusanti, escludono la punibilità in quanto escludono la colpevolezza per mancanza di rimproverabilità rispetto ad un fatto che, oggettivamente resta illecito (ad esempio una causa di esclusione della colpevolezza è, a particolari condizioni, l'errore). Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova 2001, pp. 249 e ss.; pp. 374 e ss.; pp. 841 e ss.
92. Cass. Pen., sez. III, sentenza del 25 giugno 1999, n. 8290.
93. Art. 54 c.p. "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempreché il fatto sia proporzionato al pericolo".
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo". Secondo Manzini, op. cit., p. 637, il pericolo che determina l'applicazione della scriminante speciale di cui all'art. 638 c.p. può, diversamente che nel generico "stato di necessità", essere stato causato anche dall'agente in quanto l'art. 638 c.p. non riproduce la riserva di cui all'art. 54 c.p.; inoltre, prosegue l'Autore, "il bene della persona è troppo superiore a quello della vita o dell'incolumità dell'animale".
94. Gli interessi che fra altri prima si intendono tutelare sono quelli patrimoniale. Prova di ciò è la collocazione del reato tra i delitti contro il patrimonio. Cfr. G. Marini, Delitti contro il patrimonio, Giappichelli, 1999, p. 370.
95. Cfr. Cass. Pen., sez. II, 18 febbraio 1998, n. 1963, in Riv. pen., 1998, p. 349. In linea con tale concezione, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nell'ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio aveva mangiato gli animali lì rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario accorso per allontanarlo. Cfr. anche Cass. Pen., sez. II, 28 ottobre 1997 n. 1010, in Studium Juris 1999, p. 198.
96. Stefano Maglia, Introduzione al codice dell'ambiente, La Tribuna, Piacenza 2001, p. 578.
97. A questo proposito F. Mantovani, Danneggiamento, in Nss. d. I., vol. V, Utet, 1960, p. 119, afferma che "l'elemento soggettivo sembra assumere, rispetto agli altri delitti di danneggiamento, una connotazione particolare in quanto il requisito negativo della mancanza di necessità si riflette sull'animo dell'agente colorando in qualche modo il dolo".
98. In proposito, cfr. Cass., 31 marzo 1953, in Giustizia penale, 1953, II, p. 646, dove si afferma che, "poiché il lancio di qualche sasso rientra fra i mezzi ai quali normalmente si ricorre per allontanare animali che potrebbero causare danno, qualora si sia errato lanciando qualche sasso troppo grande e con eccessiva violenza, si ha una responsabilità per colpa, rilevante esclusivamente in sede civile".
99. Cfr. Manzini, op. cit., p. 639. Occorre peraltro precisare che il tentativo, salvo il caso esemplificato nel testo, è configurabile. Cfr. G. Violetti, Uccisione o danneggiamento, cit., p. 20.
100. L'articolo 727 c.p. è, infatti, collocato nel Libro III, Delle contravvenzioni in particolare; Titolo I, Delle contravvenzioni di Polizia; Capo II, Delle contravvenzioni concernenti la Polizia Amministrativa; Sezione I, Delle contravvenzioni concernenti la Polizia dei Costumi. Per una differente collocazione vedi proposta di schema delega legislativa presentata in occasione della riforma del codice penale dai proff. Mantovani, Bricola, Pagliaro ed altri che prevedeva un apposito Titolo (Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico), nell'ambito di un Libro intitolato Dei reati contro la comunità cui accennerò in seguito.
101. Affermava lo stesso guardasigilli Rocco che "le crudeltà usate contro animali, invero, non solo contrastano con i sentimenti di pietà e di umanità e denotano l'assenza di ogni gentilezza di costumi; ma, se commesse in pubblico, riescono di pernicioso esempio, specialmente ai fanciulli, ai quali preme sia evitata la vista di simili spettacoli"; Circolare 26 maggio 1927, in Mancini, Trattato di diritto penale, vol. X, Torino 1991, p. 1093.
102. In questo senso, Cass., 22 aprile 1985, Guglielmina, in Cass. Pen., 1986, p. 1775; Cass. 7 gennaio 1935, Bertocchi, in Riv. Pen. 1935, p. 972, secondo cui: "non è solo la pietà verso gli animali, ma essenzialmente l'educazione dell'animo che deve considerarsi, per modo che non possono confondersi con le ragioni repressive i casi di morbosa pietà o di anomalo attaccamento alle bestie o di non encomiabile zelo".
103. Cfr. Pret. Amelia, 7 ottobre 1987, pubblicata in Riv. pen., 1988, p. 167.
104. Ibidem.
105. Cass. Pen., .sent. 27 aprile 1990, n. 6122, da cui: "il reato di cui all'art. 727 c.p. tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è, dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura".
106. Con la conseguenza, inoltre, che l'atto compiuto su un insetto o su un mollusco, non è riconducibile al reato di maltrattamento di cui alla norma in esame, in quanto la sensibilità dell'uomo medio non può dirsi urtata.
107. Cfr. Pretura Terni, 21 gennaio 1999, Cerquetelli, Rassegna giuridica Umbra 1999, p. 616 con nota di Angelini: "Sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune senso di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria". Cfr. anche S. Di Pietro, Disparità di trattamento e principio di legalità in tema di maltrattamenti animali, in Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente, 11, 1996, pp. 673 e ss., per cui "nonostante l'oggetto della tutela continui ad identificarsi nel sentimento sociale, la previsione tipica viene estesa a condotte originariamente estranee alla fattispecie (ad esempio abbandono di animali domestici, l'uso di animali per attività non compatibili con le loro caratteristiche etologiche) ed il concetto di animale (prima rilevava soltanto la condotta perpetrata "verso animali nei cui confronti l'uomo prova sentimenti di pietà e di compassione") acquista un'accezione più ampia, comprensiva di tutte le specie verso le quali l'uomo possa adottare atteggiamenti socialmente apprezzabili".
108. Corte Costituzionale, sent. 27 luglio 1995 n. 411, in Giurisprudenza Costituzionale 1995, vol. III, pp. 3746 e ss., con nota di A. Valastro.
109. Vedi paragrafo 1.4.3.3.2.
110. Cfr. G. Ambrosiani, voce Polizia dei costumi, in Enc. giur. Treccani, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1990. Di segno contrario l'opinione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale che, nel Progetto preliminare del codice penale, Libri secondo e terzo Relazione e testo, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1950, p. 217, dichiara la continuità con il codice Zanardelli: "Relativamente alle ipotesi previste dagli articoli dal 718 al 727, è da notare che esse hanno conservato il carattere che attualmente assegna loro il Codice, giacché l'espressione "polizia dei costumi" equivale sostanzialmente all'altra "moralità pubblica e buon costume".
111. Cfr. F. Del Giudice, Codice Penale spiegato articolo per articolo, Edizioni Simone, Napoli 1998, Libro II, Titolo IX, Introduzione: "I concetti di moralità pubblica e di buon costume vanno intesi secondo una nozione ristretta. (...) e il buon costume non esprime in questa sede l'abitudine di vita conforme ai precetti di morale, decenza, etichetta, cortesia, quanto piuttosto le abitudini di vita attinenti alle manifestazioni sessuali".
112. Cfr. G. Ambrosini, voce Polizia dei costumi, cit.
113. Va, in proposito, segnalato che in data 15 gennaio 2003, la Camera dei Deputati ha approvato un testo di legge che prevede la modifica dell'articolo 727 del codice penale. Il testo in questione è il risultato dell'unificazione di molteplici proposte di legge contro il maltrattamento degli animali, tra le quali l'iniziale proposta dell'onorevole Azzolini (Forza Italia), sostenuta da oltre duecentomila firma, quella di Grignaffini (Democratici di Sinistra), Zanella (Verdi); nonché degli emendamenti proposti da Fragalà (Alleanza Nazionale) e Lucidi (Democratici di Sinistra). Questo nuovo testo prevede l'istituzione di un apposito titolo del codice penale dedicato agli animali, elevando da "contravvenzione" a "delitto" l'anacronistico articolo 727 del codice stesso, sanzionando i maltrattamenti agli animali anche con pena detentiva da due mesi a 4 anni, nonché prevedendo una pena pecuniaria da € 2.500 a € 100.000. I casi che si configurerebbero sono: Maltrattamento: "chiunque incrudelisce verso un animale o lo sottopone a sevizie o a lavori insopportabili" viene punito con una condanna da tre mesi a un anno di carcere e una multa compresa tra i 2.500 e i 10.000 euro. Spettacoli e fiere: le fiere paesane che prevedono sgozzamenti e decapitazioni di animali costeranno a chi le organizza da quattro mesi a due anni di carcere e multe da 3000 a 15.000 euro. Combattimenti: da due a quattro anni e multa da 25.000 a 100.000 euro per chi organizza combattimenti clandestini; da uno a tre anni per i proprietari degli animali e fino a due anni per chi scommette. Abbandono: chi lascia il proprio animale sull'autostrada o lo costringe a vivere in condizioni incompatibili con la sua natura è punito con la reclusione fino ad un anno e una multa fino a 10.000 euro. Come si vede, dunque, tra i maltrattamenti rientrano ora anche i combattimenti tra cani e le scommesse clandestine ad essi connesse e l'abbandono di animali domestici. Il testo si preoccupa anche di rafforzare la vigilanza per l'applicazione delle norme, nonché di regolamentare l'affidamento degli animali confiscati alle associazioni animaliste. Un'altra importante novità introdotta dal testo approvato alla Camera consiste nella perseguibilità dell'uccisione diretta di animali indipendentemente (cioè, senza) dal maltrattamento. Da segnalare, infine, la trasformazione in un articolo della legge in oggetto dell'ordinanza ministeriale (recentemente rinnovata per un ulteriore anno) concernente il divieto di importazione e di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti.
114. Cfr. Documenti giustizia, 1992 n. 3, pp. 385 e ss.
115. Vedi nota n. 38.
116. È evidente, peraltro, che nel caso in cui il fatto sia stato commesso da chi non è proprietario, dovrà verificarsi l'eventuale applicabilità del concorrente art. 638 c.p.
117. Cfr. Pret. Legnano, 21 maggio 1984, n. 1153, in Giur. merito 1984 che ha escluso la configurabilità della scriminante dell'adempimento del dovere laddove, in seguito ad un'ordinanza sindacale che disponeva la cattura e l'abbattimento di cani randagi, due vigili urbani, dopo averne catturato uno, lo avevano trascinato sanguinante dietro un'autovettura per un lungo tratto di strada.
118. Cfr. G. Lattanzi-E. Lupo, op. cit., vol. XII, Giuffrè, Milano 2000, pp. 545 e ss.
119. Ad integrare la contravvenzione è sufficiente un solo atto. Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui la condotta incriminata è posta in essere, trattandosi di reato istantaneo (con conseguente configurabilità del concorso di reati o della continuazione nel caso in cui il maltrattamento si ripeta). Non si esclude, tuttavia, la possibilità del reato permanente, dato che la condotta criminosa è suscettibile di protrarsi ininterrottamente nel tempo, come nel caso in cui, immobilizzato l'animale, lo si lasci morire di fame e sete. Cfr. Mancini, Trattato, cit., vol. X, p. 1118.
120. Risponde dunque della contravvenzione chi, dopo aver accolto un animale presso di sé, non se ne curi più, mantenendolo così in condizioni incompatibili con la sua natura o in stato di abbandono; cfr. Cass., 13 agosto 1998, in Riv. pen. 1998, p. 853.
121. Cfr. F. Coppi, voce Maltrattamento, op. cit., p. 268; A. Cosseddu, voce Maltrattamento, op. cit., pp. 533 e ss.; con la conseguenza che se il colpevole, nel medesimo contesto di azione, ha commesso più fatti tra quelli previsti dalla norma incriminatrice, si è comunque di fronte ad un solo reato.
122. T. Padovani, Nuove norne contro il maltrattamento degli animali, in Legisl. Pen. 1994, pp. 603 e ss.
123. Cfr. G. Lattanzi-E. Lupo, op. cit., vol. XII, Giuffrè, Milano 2000, pp. 545 e ss.
124. Cfr. Cass., 16 gennaio 1935, in Giust. Pen. 1935, vol. II, p. 1093.
125. Pret. Amelia, 7 ottobre 1987, pubblicata in Riv. pen., 1988, p. 167.
126. T. Padovani, Nuove norme, cit., p. 606.
127. Cfr. Ibidem.
128. Difatti l'orientamento giurisprudenziale post riforma è sostanzialmente identico a quello formatosi sotto il vecchio testo. Cfr. Cass. Pen. 28 ottobre 1964, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1965, p. 263; cass. Pen., sez. III, 21 ottobre 1986 n. 11281, in Cass. Pen. 1988, p. 286; Cass. Pen., sez. III, 20 maggio 1997, n. 4703, in Cass. Pen. 1999, p. 238.
129. Da segnalare, peraltro, un orientamento minoritario che sostiene la natura dolosa della contravvenzione di cui all'articolo in esame nel suo complesso. Cfr. Pret. Palermo, 30 gennaio 1993, in Foro Italiano 1995, II, p. 394, che ha escluso la configurabilità del reato nel caso di esecuzione di esperimenti su una gatta, della quale, per colpa, non era stata diagnosticata la gravidanza. Tale orientamento risulta, tuttavia, contrastato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, con sent. del 22 ottobre 1992, in Cass. Pen. 1993, p. 2835, ha sottolineato come la contravvenzione, prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisca solo gli atti di sevizie, torture e crudeltà caratterizzati da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria "che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, autonomi esseri viventi, capaci di reagire al dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo".
130. Cfr. Cass., 9 maggio 1967, in Giust. Pen. 1968, p. 660; Pret. Larino, 25 maggio 1992, in Giur. merito 1993, p. 743.
131. Diversamente da quanto previsto per i delitti per i quali il dolo è la regola e la colpa l'eccezione (cfr. art. 42 comma 2 c.p.), l'art. 42 comma 4 c.p. dispone che "Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del codice penale si sono formate due contrapposte interpretazioni circa la struttura dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni. La prima riteneva sufficiente la coscienza e volontà della condotta (la cosiddetta suitas, sulla quale vedi F. Mantovani, Diritto Penale, Cedam, Padova 2001, p. 315) potendosi prescindere sia dal dolo che dalla colpa. In tale ottica, perciò, un soggetto potrebbe dirsi imputabile a titolo di responsabilità oggettiva. Per altra opinione, non può dirsi sufficiente la suitas della condotta, dovendo necessariamente concorrere anche il dolo o la colpa. Ciò significa che può esserci, indifferentemente dolo o colpa, ma è necessaria quanto meno quest'ultima.Cfr. Manzini, op. cit., vol. X, p. 1120; F. Mantovani, op. cit., pp. 372 e ss. Cfr. Cass. Pen., sez. III, 24 giugno 1999 n. 9905, in Riv. pen. 1999, p. 852 dove la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto il quale, in una giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento in ombra e con i finestrini non completamente chiusi; queste precauzioni non avevano, infatti, impedito che il cane morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata da eccessivo calore. Vedi anche la fondamentale sent. Corte Cost. n. 364/88.
132. La morte dell'animale è prevista come ulteriore fatto che aggrava la pena. Cfr. art. 727, comma 2, ultimo capoverso c.p.
133. Cfr. art. 727, comma 4 c.p.
134. Nota in proposito T. Padovani, Nuove norme contro il maltrattamento degli animali, in Legislazione penale 1994, pp. 603 e ss. che il quarto comma, punendo in forma autonoma il fatto di chi organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni tali da comportare strazio o sevizie, suscita perplessità. "La condotta di organizzazione assume infatti natura concorsuale e, secondo la regola dell'art. 112 co. 1 n. 2 c.p., è sanzionata più severamente. Al contrario, il 4º comma dell'art. 727 c.p. si limita a comminare la stessa pena principale prevista per l'ipotesi monosoggettiva del 1º comma. Secondo quale logica, è arduo comprendere. (...). Altrimenti si deve intendere che il legislatore ha inteso reprimere il solo fatto di assistere allo spettacolo e, cioè, di parteciparvi in senso puramente passivo. Ma una tale condotta, irrilevante ai fini del concorso, non è in realtà incriminabile senza violare il principio di offensività". Se l'assistere allo spettacolo illecito fosse punibile, si finirebbe col sanzionare un atteggiamento interiore reputato riprovevole, individuabile, in questo caso, nel compiacimento o nell'indifferenza che qualcuno possa provare di fronte alla sofferenza dell'animale.
135. Cfr. art. 4 commi 3 e 8 D.lvo 116/92.
136. Cfr. Cass. 23 maggio 1979, in Cass. pen. Mass. ann. 1980, p. 380, che annullava senza rinvio la sentenza di condanna del giudice di merito (Pret. Padova, 18 luglio 1978, in Riv. it. med. leg. 1980, p. 156) comminata a degli operatori che, avendo scoperto, durante l'esperimento, che la cagna era gravida, non l'hanno soppressa prima che cessasse l'effetto dell'anestetico, sospendendo, invece, le loro operazioni per riprenderle in un momento successivo. Il motivo dell'annullamento della S.C. era la non configurabilità della contravvenzione in quanto l'esperimento si era tenuto in un reparto universitario di chirurgia sperimentale e, quindi, non in luogo pubblico o esposto o aperto al pubblico. Cfr. peraltro F. Coppi, Appunti in tema di esperimenti su animali, in Cass. pen. Mass. ann. 1990, pp. 383 e ss. che critica aspramente la riferita decisione della Suprema Corte in quanto, ogni qualvolta le sofferenze inflitte all'animale esulano (come nel caso specifico) dai limiti della "necessità" per la sperimentazione, avrebbe dovuto applicarsi il comma 1 del vecchio 727 c.p. (che prescindeva dal requisito della pubblicità) e non il comma 2.
137. In questo senso si sono, peraltro, espressi molti progetti anteriori alla legge 473/93. Cfr. Disegno di legge presentato nel 1985 dall'allora Ministro Zanone (30 gennaio, n. 2487), nel quale si affermava il principio generale per cui "L'uccisione di animali, senza necessità e al di fuori del rispetto delle leggi specifiche in materia, è un biocidio"; o il più recente d.d.l. n. 774 del 1992 (presentato alla Presidenza del Senato il 13 novembre dalla Senatrice Procacci), il cui articolo 2 comminava le pene dell'arresto e dell'ammenda per la fattispecie di uccisione gratuita di animali.
138. Corte Costituzionale, sent. 27 luglio 1995 n. .411, in Giurisprudenza costituzionale 1995, vol. III, pp. 3746 e ss.
139. Quanto all'art. 3 Costituzione, il giudice a quo riteneva l'omissione denunziata tale da determinare una disparità non giustificabile di trattamento nei confronti di coloro che sono assoggettati a sanzione penale per aver posto in essere sevizie e maltrattamenti nei confronti degli animali.
140. Sotto il profilo dell'art. 10 della Costituzione, il giudice a quo ha sottolineato che l'omissione denunziata va ritenuta in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela degli animali domestici.
141. Cfr. art. 25 comma 2 Costituzione.
142. Non si può, infatti, dimenticare che, nonostante i risultati effettivamente raggiunti dalla norma, scopo della medesima era proprio quello di predisporre una tutela diretta dell'animale.
143. Cfr. G. Fiandaca, Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali, cit., pp. 81 e ss.
144. Il codice Rocco, secondo una risalente tradizione, opera una summa divisio nell'ambito degli illeciti penali, distinguendo i reati in delitti e contravvenzioni. Nel linguaggio comune (come segnalato da Fiandaca-Musco, cfr. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, pp. 136 e ss.)i delitti dovrebbero rappresentare le forme più gravi di illecito penale; le contravvenzioni, viceversa, le forme meno gravi. Storicamente, buona parte delle contravvenzioni costituiscono il risultato della recezione nel diritto penale dei cosiddetti illeciti di polizia, prima affidati alla competenza dell'Autorità amministrativa. Per molto tempo la dottrina si è sforzata di individuare un criterio sostanziale di differenziazione tra le due figure, finendo ovviamente per essere influenzata dalle concezioni politico-criminali di volta in volta dominanti. Si è detto (Beccaria, Carrara) che i delitti offendono la sicurezza del privato e della società, consistente nell'integrità dell'insieme dei diritti naturali (mala in se), mentre le contravvenzioni violano solo leggi destinate a promuovere il bene pubblico (mala quia proibita). Scorrendo la relazione ministeriale al progetto del codice penale del 1889, si legge che i delitti producono lesioni giuridiche, mentre le contravvenzioni costituiscono solo un pericolo per la pubblica utilità o per il diritto altrui. In F. Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova 2001, p. 18, si riporta poi il pensiero del guardasigilli Rocco secondo cui "le contravvenzioni, a differenza dei delitti, contrastano soltanto con l'interesse amministrativo dello Stato"; riferendo anche che l'inidoneità dei criteri via via proposti, ha spinto la dottrina ad individuare lo scarto tra le due tipologie di reato nella diversa gravità, considerando le contravvenzioni niente di più che dei "delitti nani". Premesso che, in aderenza alla concezione formale del reato - pacificamente accolta dalla dottrina italiana - non è corretto cercare i caratteri distintivi tra gli illeciti penali attingendo a fattori extralegali, la maggiore o minore gravità dei reati deve dipendere dalle valutazioni di politica criminale operate dal legislatore e che si appalesano nella sanzione scelta. Cfr. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 1997, p. 165.
145. Con l'ulteriore effetto della scomparsa di ogni traccia del reato dal certificato penale dell'agente. Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, Cedam Padova 2001, pp. 848 e ss. Non si può, peraltro, tacere quanto osservi Mantovani, Ibidem, p. 849 e ss. a proposito dell'inesattezza del termine "estinto": "Come tutti riconoscono, è quanto meno inesatto parlare di causa estintiva del reato: sotto il profilo naturalistico, perché il reato, una volta commesso è un dato storicamente acquisito e non può essere posto nel nulla (...) e sotto il profilo giuridico, perché per la nostra legge il reato non si estingue neppure come ente giuridico. Il reato cosiddetto estinto continua, infatti, a produrre alcuni suoi effetti giuridici, perché se ne tiene conto ai fini della recidiva e della abitualità e professionalità nel reato (art. 106), come pure della aggravante della connessione (art. 170 comma 3) e come presupposto di altri reati (degli artt. 647, 707). Una causa vera e propria di estinzione del reato si ha soltanto con l'abrogazione della legge penale incriminatrice, che cancella il fatto dal novero dei reati con tutti i possibili effetti penali (art. 2)".
146. Questo articolo è stato così modificato dall'art. 7 del D.Lvo Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679, recante modifiche al codice penale.
147. Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 126 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.
148. Trattandosi di diritto soggettivo, il giudice, qualora abbia verificato l'esistenza delle condizioni che legittimano l'oblazione, è obbligato a consentirla, dichiarando l'estinzione del reato dopo il pagamento della somma. Cfr. F. Mantovani, op. cit., p. 870.
149. Nelle ipotesi disciplinate dai commi successivi al primo, il giudice dispone la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento (comma 2) e la pena accessoria della sospensione a tempo determinato della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio o, in caso di morte dell'animale (come nel caso di esposizione in pubblico, in una teca o all'interno di una vetrina di un esercizio commerciale, di lucertole che vengono mangiate vive da vipere) o in caso di recidiva (comma 4), l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Mi domando se l'aver previsto tutte queste pene accessorie ci legittimi a parlare di reale effetto deterrente delle stesse o se, invece, non fa altro che incentivare il ricorso al meccanismo estintivo dell'oblazione. Pur dubitando sul fatto che fosse quest'ultimo l'obiettivo del legislatore, i fatti parlano da soli: sono pochissimi i casi di maltrattamento degli animali che arrivano davanti a un giudice; dunque, le pene accessorie rappresentano uno stimolo alla pronta monetizzazione dell'offesa.
150. Cfr. Padovani, Commento all'art. 1 legge 22 novembre 1993, n. 473, in Legislazione penale, 1994, pp. 604 e ss. Nella dottrina penalistica italiana fa eccezione Calabria, La tutela penale degli animali: principi ispiratori ed oggetto, in Indice penale, 1992, pp. 441 e ss.: L'autrice è dell'avviso che l'articolo 727, comma 1, c.p., già nella versione testuale originaria, avesse come oggetto di tutela l'animale stesso, in quanto portatore di un diritto a non soffrire.
151. Vedi, a questo proposito, quanto detto in nota n. 54 relativamente alle disposizioni modali.
152. Fiandaca, op. cit.
153. Per la mia personalissima opinione, circa l'estensione del concetto di capacità giuridica anche agli animali, si veda la nota n. 54.
154. G. Fiandaca, op. cit., p. 88.
155. A. Mannucci- M.C. Tallacchini, Introduzione. Per un codice degli animali, Giuffrè, Milano, 2001, p. 3.

Stefania Menicali

Mario Campli
Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso



La sperimentazione animale. Aspetti giuridici e sociologici
di Stefania Menicali

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